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Assegno scoperto o protestato: cosa fare per farsi pagare

Un assegno tornato indietro per mancanza di fondi è una brutta sorpresa, ma il creditore che lo riceve è in una posizione più forte di quanto pensi: l'assegno è già un titolo esecutivo, e la legge spinge chi lo ha emesso a pagare in fretta.

Ecco cosa succede dopo il mancato pagamento e cosa fare, passo per passo.

Indice
  1. Cosa succede quando l'assegno è scoperto
  2. Se il pagamento tardivo è fatto a te
  3. Se non paga: il precetto diretto
  4. Tre errori da evitare

Cosa succede quando l'assegno è scoperto

  1. PresentazioneIl versamento in banca

    L'assegno va presentato entro 8 giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, entro 15 negli altri casi.

  2. Mancato pagamentoProtesto o constatazione equivalente

    Il rifiuto di pagamento viene di regola constatato con il protesto o con una dichiarazione equivalente.

  3. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazionePagamento tardivo

    Chi ha emesso l'assegno può pagare importo, interessi, penale del 10% e spese di protesto, evitando le sanzioni amministrative e l'iscrizione nella Centrale d'allarme interbancaria (art. 8 L. 386/1990).

  4. DopoIscrizione CAI e sanzioni

    In mancanza di pagamento, il traente viene iscritto nella CAI, perde la possibilità di emettere assegni e riceve sanzioni amministrative dal Prefetto.

Il protesto: quando serve davvero

Il portatore conserva i suoi diritti contro chi ha emesso l'assegno anche se non lo ha presentato in tempo o non ha fatto levare il protesto (art. 45 R.D. 1736/1933; Cass. ord. n. 20738/2024). Protesto o constatazione equivalente sono invece necessari per conservare l'azione di regresso contro i giranti e gli altri obbligati.

Un incentivo forte a pagare

Nei 60 giorni chi ha emesso l'assegno ha un interesse concreto a pagare, perché evita la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni presso tutte le banche. È un buon momento per una richiesta formale, ma il creditore non è obbligato ad attendere: può agire subito.

Se il pagamento tardivo è fatto a te

  • Il traente può pagarti direttamente: in quel caso ti chiederà una quietanza liberatoria con firma autenticata, che attesti il pagamento nei termini di legge.
  • In alternativa può costituire un deposito vincolato a tuo favore presso la banca, o pagare presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto.
  • Prima di firmare la quietanza, verifica di aver ricevuto tutto: importo, interessi, penale del 10% e spese di protesto.

La penale del 10% è quella prevista per il pagamento tardivo che evita le sanzioni. Non è una maggiorazione dovuta in ogni caso: se si agisce in via esecutiva, si chiedono capitale e accessori previsti dalla legge sull'assegno.

Se non paga: il precetto diretto

L'assegno è un titolo esecutivo per il capitale e gli accessori (art. 55 R.D. 1736/1933): non serve chiedere un decreto ingiuntivo, e non è necessario attendere i 60 giorni. Si notifica direttamente l'atto di precetto, nel quale l'assegno va trascritto integralmente; prima della notifica l'ufficiale giudiziario certifica che la trascrizione corrisponde all'originale (art. 480 c.p.c.). Scaduto il termine del precetto, si procede al pignoramento.

Azione cartolare

Fondata sull'assegno

  • Precetto diretto, senza giudice
  • Tempi rapidi
  • Si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione (art. 75 R.D. 1736/1933), salvo atti interruttivi

Se l'azione cartolare è prescritta

Altre strade

  • Azione sul rapporto sottostante: vendita, prestazione, prestito
  • Ove ne ricorrano i presupposti, l'azione di arricchimento prevista dalla legge sull'assegno
  • Serve un titolo: decreto ingiuntivo, anche sulla base della documentazione del rapporto, o sentenza
Sei mesi passano in fretta

Lasciar prescrivere l'azione cartolare non fa perdere il credito, ma fa perdere la strada più rapida per recuperarlo. Conviene verificare subito le date e gli eventuali atti interruttivi.

Per i dettagli sul precetto e sui termini di efficacia: Atto di precetto: cos'è, quanto dura e cosa succede dopo.

Servizio dello studio

Recupero di un assegno insoluto

Esame del titolo, della sua regolarità formale e dell'eventuale protesto, richiesta di pagamento, atto di precetto e pignoramento. Preventivo scritto dopo l'esame dell'assegno.

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Tre errori da evitare

01

Presentarlo in ritardo

Oltre i termini di presentazione si perde il regresso verso i giranti; restano i diritti verso chi ha emesso l'assegno.

02

Restituirlo al debitore

L'originale è il titolo: va conservato e non consegnato in cambio di promesse.

03

Firmare quietanze incomplete

La quietanza liberatoria va firmata solo dopo aver ricevuto l'intero importo dovuto per legge.

Domande frequenti

Emettere un assegno scoperto è ancora reato?

No, oggi è un illecito amministrativo, sanzionato dal Prefetto, con iscrizione nella Centrale d'allarme interbancaria. Resta l'obbligo di pagare il creditore.

Se non è stato levato il protesto posso agire lo stesso?

Sì, contro chi ha emesso l'assegno: il portatore conserva i suoi diritti anche senza protesto. Il protesto serve invece per agire contro i giranti.

Devo aspettare i 60 giorni prima di agire?

No. I 60 giorni riguardano il pagamento tardivo che evita le sanzioni amministrative al traente; il creditore può notificare il precetto anche prima.

Serve un avvocato per il precetto?

Il precetto è un atto tecnico: errori nella trascrizione del titolo o nel calcolo delle somme possono esporre a opposizione. È consigliabile affidarlo a un avvocato.

L'assegno era postdatato: posso comunque agire?

La postdatazione pone questioni specifiche di validità e di efficacia esecutiva del titolo. Il credito sottostante resta comunque tutelabile: conviene far esaminare il caso.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

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