Hai chiuso in anticipo una cessione del quinto, magari per rinnovarla o per passare a un altro finanziamento. Nel conteggio di estinzione la finanziaria ti ha scalato gli interessi futuri, ma non le commissioni pagate all'inizio.
Molti non lo sanno, ma una parte di quei costi va restituita. Spesso si tratta di centinaia, a volte di migliaia di euro.
Quanto ti spetta
Quanto ti devono restituire?
Trovi i dati nel contratto e nel conteggio di estinzione.
Stima orientativa con il criterio proporzionale («pro rata temporis»). L'importo effettivo dipende dalla data del contratto, dalla natura delle spese e dai criteri indicati nel contratto. Interessi e premi assicurativi, anch'essi spesso in parte rimborsabili, seguono regole proprie.
Perché ti spetta
Con la sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18), la Corte di giustizia UE ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, non solo quelli legati alla durata. In Italia la regola è stata recepita nell'art. 125-sexies TUB, e la Corte costituzionale (n. 263/2022) ha eliminato il limite che la escludeva per i contratti precedenti al luglio 2021.
Nel 2026 la Cassazione è intervenuta due volte. Con l'ordinanza n. 9207/2026, decisa il 26 marzo, ha confermato il rimborso proporzionale anche delle commissioni di intermediazione per un contratto del 2013, respingendo la tesi della finanziaria. Con l'ordinanza n. 13328 dell'8 maggio 2026 ha indicato il criterio pro rata temporis come il più favorevole e comprensibile per il consumatore, rispetto al costo ammortizzato.
Per i contratti più recenti, il D.Lgs. 212/2025 ha riscritto l'art. 125-sexies TUB: il contratto deve indicare il criterio di calcolo, e i criteri possono quindi variare. Per questo il calcolo esatto va fatto sul singolo contratto.
Le stesse regole valgono per i prestiti personali e gli altri contratti di credito ai consumatori estinti in anticipo, compresa la delegazione di pagamento.
Come ottenere il rimborso
- 1Verifica149 €
Esame del contratto e del conteggio di estinzione, conteggio analitico delle somme dovute, premi assicurativi compresi, e relazione scritta.
- 2ReclamoObbligatorio prima dell'ABF
Richiesta formale alla finanziaria, che deve rispondere entro i termini previsti.
- 3Arbitro Bancario FinanziarioRapido e poco costoso
Se il reclamo non va a buon fine, entro 12 mesi, con un contributo di 20 €. Decide solo su fatti degli ultimi sei anni.
- 4Mediazione o giudizioSe serve
Per gli importi più rilevanti, per le estinzioni più vecchie di sei anni o se la finanziaria non paga. Il ricorso all'ABF può sostituire la mediazione obbligatoria.
Verifica del rapporto
Esame di contratto e conteggio di estinzione, calcolo delle somme da restituire e indicazione delle azioni possibili, con relazione scritta.
Domande frequenti
Ho rinnovato la cessione del quinto: ho diritto al rimborso?
Sì: il rinnovo comporta l'estinzione anticipata del contratto precedente, e quindi il diritto alla riduzione dei costi di quel contratto.
Il contratto è di molti anni fa: è prescritto?
Il termine è di regola di dieci anni dall'estinzione. Attenzione però: l'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere su fatti di oltre sei anni prima del ricorso. In quel caso il diritto si può ancora far valere, ma con la mediazione e, se serve, davanti al giudice.
Dove trovo i dati per il calcolo?
Nel contratto, alla voce dei costi e delle commissioni, e nel conteggio di estinzione rilasciato dalla finanziaria.
E i premi assicurativi?
Seguono regole proprie: con le polizze a premio unico collegate al finanziamento, di regola spetta la restituzione della parte relativa al periodo non goduto. Si verifica chi ha pagato il premio e cosa prevede la polizza.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
