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Impugnare il licenziamento: i 60 giorni e cosa fare subito

Una lettera, una PEC, a volte solo una telefonata: il licenziamento arriva spesso all'improvviso. Nei giorni successivi si pensa a tutto, tranne che a un dettaglio decisivo: il termine per contestarlo è brevissimo, e una volta scaduto non si recupera.

Ecco i termini da rispettare, cosa fare subito, cosa non firmare e cosa si può ottenere se il licenziamento è illegittimo.

Indice
  1. I termini da non perdere
  2. Cosa fare nei primi giorni
  3. Quando il licenziamento è illegittimo
  4. Cosa si può ottenere

I termini da non perdere

Strumento

Quanti giorni ti restano?

Inserisci la data in cui hai ricevuto la lettera di licenziamento: calcoliamo la scadenza dei 60 giorni.

Calcolo indicativo. Non aspettare l'ultimo giorno: conta la data di invio, che va provata con PEC o raccomandata. La data di ricezione della lettera va verificata sui documenti.

  1. Giorno 0Ricevi la lettera di licenziamento

    Da qui decorrono i termini: conserva la lettera e la prova della data di ricezione, come la busta della raccomandata o la PEC.

  2. Entro 60 giorniImpugnazione

    Basta un qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che manifesti la volontà di contestare il licenziamento. Può farlo il lavoratore, l'avvocato o il sindacato (art. 6 L. 604/1966).

  3. Entro 180 giorni dall'impugnazioneRicorso o conciliazione

    L'impugnazione perde efficacia se, entro 180 giorni, non si deposita il ricorso al giudice del lavoro o non si comunica alla controparte la richiesta di un tentativo di conciliazione o di arbitrato. Il termine si conta dall'impugnazione, non dalla scadenza dei 60 giorni (Cass. n. 14108/2018): conviene calcolarlo dalla data di invio.

  4. Entro 60 giorniSe la conciliazione non si svolge

    Se la conciliazione o l'arbitrato richiesti sono rifiutati, o non si raggiunge l'accordo necessario per svolgerli, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Sono termini di decadenza

Non si interrompono come la prescrizione. Se scadono, il licenziamento scritto di regola non può più essere contestato, anche se era palesemente illegittimo. Una semplice richiesta di incontro o una trattativa informale non bastano a fermarli.

Licenziamento a voce

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Quello intimato solo a voce è inefficace e, secondo la giurisprudenza, non è soggetto al termine di 60 giorni, che decorre dalla comunicazione scritta. Il lavoratore deve però provare che il rapporto è cessato per volontà del datore, e non perché ha smesso di presentarsi: conviene contestare subito per iscritto l'allontanamento e conservare ogni prova, come messaggi e testimoni.

Cosa fare nei primi giorni

  • Conserva tutto: la lettera, la busta o la PEC, eventuali contestazioni disciplinari precedenti e le tue risposte.
  • Prima di firmare dimissioni, rinunce, quietanze «a saldo» o verbali di conciliazione, falli valutare: alcuni, soprattutto se firmati in sede protetta, chiudono ogni contestazione.
  • La firma «per ricevuta» non è un'accettazione: attesta solo che hai ricevuto la lettera.
  • Chiedi la NASpI, di regola entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, se hai i requisiti: spetta anche se il licenziamento è disciplinare, e non è alternativa all'impugnazione.
  • Fai esaminare la lettera subito: motivi, procedura seguita e data decidono la strategia.
L'offerta di conciliazione

Per gli assunti dal 7 marzo 2015, il datore può offrire, in una sede protetta ed entro 60 giorni, una somma esente da tasse e contributi, pari a una mensilità per ogni anno di servizio, da 3 a 27 mensilità, dimezzata nelle piccole imprese (art. 6 D.Lgs. 23/2015). È una facoltà del datore, non un diritto del lavoratore. Se la accetti, il rapporto si chiude e rinunci all'impugnazione, anche se l'hai già proposta: va confrontata con ciò che si potrebbe ottenere in giudizio.

Quando il licenziamento è illegittimo

01

Manca un motivo valido

La giusta causa o il giustificato motivo indicati non esistono, non sono provati o non sono abbastanza gravi da giustificare il licenziamento.

02

Errori di forma o di procedura

Ad esempio un licenziamento disciplinare senza contestazione scritta o senza il termine per le difese (art. 7 L. 300/1970).

03

È nullo

Perché discriminatorio, ad esempio per sesso, religione, opinioni, gravidanza o matrimonio, oppure ritorsivo, quando la vendetta è l'unico vero motivo del recesso. Comporta la reintegrazione, qualunque sia la dimensione dell'impresa.

Cosa si può ottenere

La tutela dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore di lavoro:

SituazioneTutela principale
Assunti dal 7 marzo 2015, datore con più di 15 dipendentiIndennità da 6 a 36 mensilità (art. 3 D.Lgs. 23/2015); reintegrazione nei casi previsti, ad esempio se il fatto contestato o il motivo economico indicato non sussistono (anche dopo Corte cost. n. 128/2024)
Assunti dal 7 marzo 2015, piccole impreseIndennità dimezzata, da 3 a 18 mensilità: il tetto di 6 mensilità è stato dichiarato illegittimo (Corte cost. n. 118/2025)
Assunti prima del 7 marzo 2015, datore con più di 15 dipendentiReintegrazione o indennità da 12 a 24 mensilità, secondo i casi; da 6 a 12 mensilità per i soli vizi di forma o di procedura (art. 18 L. 300/1970)
Assunti prima del 7 marzo 2015, piccole impreseRiassunzione o indennità da 2,5 a 6 mensilità, aumentabile fino a 10 o 14 mensilità con più di 10 o 20 anni di anzianità (art. 8 L. 604/1966, come modificato da Corte cost. n. 174/2026)

Le mensilità si riferiscono all'ultima retribuzione, calcolata secondo il regime applicabile. Per gli assunti dal 7 marzo 2015, i soli vizi di forma o di procedura danno un'indennità più bassa, da 2 a 12 mensilità (art. 4 D.Lgs. 23/2015). Le soglie dimensionali si calcolano con criteri specifici, per unità produttiva e per comune. Le maggiorazioni nelle piccole imprese sono possibili, non automatiche. La sentenza della Corte costituzionale n. 174/2026 è stata depositata il 22 ottobre 2026. In caso di licenziamento nullo o discriminatorio spetta sempre la reintegrazione, qualunque sia la dimensione dell'impresa.

Servizio dello studio

Impugnazione del licenziamento

Esame della lettera di licenziamento, impugnazione stragiudiziale nei termini, invio con PEC o raccomandata e valutazione delle azioni successive.

Domande frequenti

Da quando decorrono i 60 giorni?

Dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento. Conta la data in cui la lettera è arrivata, non quella in cui è stata scritta.

Ho firmato la lettera di licenziamento: posso ancora impugnarlo?

Sì, se hai firmato solo per ricevuta. Diverso è il caso in cui hai firmato una conciliazione o una rinuncia in sede protetta: lì le possibilità si riducono molto.

Se impugno il licenziamento perdo la NASpI?

No. La NASpI spetta anche se il licenziamento è contestato, purché la domanda sia presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

Il mio contratto a termine non è stato rinnovato: valgono gli stessi termini?

No. Per contestare il termine del contratto ci sono regole e termini diversi: conviene farli verificare subito.

Il datore può ripensarci?

Sì. Il datore può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione: il rapporto riprende senza interruzioni e spetta la retribuzione del periodo intermedio.

Quanto costa impugnare il licenziamento con lo studio?

149 €, tutto compreso: esame della lettera, impugnazione nei termini con PEC o raccomandata e valutazione delle azioni successive.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

Prima valutazione del caso

La situazione può essere descritta in pochi passaggi. Lo studio risponde entro un giorno lavorativo indicando il percorso e il compenso.

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