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Atto di precetto: cos'è, quanto dura e cosa succede dopo

Il precetto è l'ultimo avviso prima dell'esecuzione forzata: intima al debitore di pagare quanto stabilito dal titolo entro un termine, avvertendolo che altrimenti si procederà al pignoramento.

È un atto breve, ma con termini precisi che il creditore deve rispettare per non perderne l'efficacia.

Indice
  1. Quando si può notificare
  2. Cosa contiene
  3. I due termini da ricordare
  4. Cosa può fare il debitore
  5. Dopo il precetto

Quando si può notificare

Il precetto presuppone un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). I più frequenti nel recupero crediti sono:

  • sentenze e decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi;
  • cambiali e altri titoli di credito, come l'assegno, nei limiti di legge;
  • atti notarili e scritture private autenticate, per le obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

Il titolo va notificato al debitore prima del precetto, oppure insieme a esso (art. 479 c.p.c.).

Cosa contiene

  • l'indicazione delle parti e del titolo esecutivo;
  • le somme dovute: capitale, interessi, spese liquidate nel titolo e spese del precetto;
  • l'intimazione a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni;
  • l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata;
  • l'avvertimento che il debitore può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione: il D.Lgs. n. 164/2024 ha modificato il terzo comma dell'art. 480 c.p.c., introducendone espressamente l'obbligo;
  • se il precetto è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, oppure l'indicazione di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale (art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Se mancano queste indicazioni

In mancanza delle indicazioni previste dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c., le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato.

I due termini da ricordare

  1. Giorno 0Notifica del precetto

    Da qui decorrono i termini.

  2. Almeno 10 giorniTermine per pagare

    Prima della scadenza non si può pignorare, salvo che il giudice autorizzi l'esecuzione immediata per pericolo nel ritardo (art. 482 c.p.c.).

  3. Entro 90 giorniAvvio del pignoramento

    Se entro 90 giorni dalla notifica il pignoramento non è iniziato, il precetto diventa inefficace e va rinnovato, con nuovi costi (art. 481, primo comma, c.p.c.).

  4. In caso di opposizioneIl termine si sospende

    Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine di efficacia rimane sospeso e riprende a decorrere secondo quanto previsto dall'art. 627 c.p.c. (art. 481, secondo comma, c.p.c.).

Prima di notificare, pianificare

Il termine di 90 giorni corre veloce. Conviene individuare i beni da pignorare, conti, stipendio o crediti, prima di notificare il precetto, così da procedere appena scadono i 10 giorni.

Cosa può fare il debitore

Il debitore che riceve un precetto può pagare, chiedere un accordo o proporre opposizione:

Opposizione all'esecuzione

art. 615 c.p.c.

  • Contesta il diritto del creditore di procedere
  • Ad esempio: debito già pagato, titolo non valido
  • Non ha un termine fisso prima dell'inizio dell'esecuzione

Opposizione agli atti

art. 617 c.p.c.

  • Contesta vizi formali del precetto
  • Ad esempio: errori nella notifica o nel contenuto
  • Va proposta entro 20 giorni dalla notifica

Per questo il precetto va redatto con cura: un errore nel calcolo delle somme o nella notifica può dare spazio a un'opposizione e ritardare il recupero.

Dopo il precetto

Scaduto il termine senza pagamento, si procede con il pignoramento. Nella maggior parte dei casi il più efficace è il pignoramento presso terzi, su conto corrente, stipendio o crediti del debitore.

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Domande frequenti

Il precetto è già un pignoramento?

No. È un'intimazione a pagare: il pignoramento è l'atto successivo, che vincola concretamente i beni del debitore.

Cosa succede se il debitore paga solo una parte?

Il creditore può procedere al pignoramento per la parte residua, sempre entro il termine di efficacia del precetto.

Il precetto si può notificare via PEC?

Sì, quando il destinatario ha un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, come accade per imprese e professionisti.

Quanto costa il precetto?

Il compenso si determina secondo i parametri forensi in base al valore del credito ed è posto a carico del debitore. Lo studio indica il preventivo dopo aver esaminato il titolo.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

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Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

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