Il decreto ingiuntivo è lo strumento con cui il creditore ottiene, in tempi relativamente brevi e senza un processo ordinario, un ordine del giudice che impone al debitore di pagare. È la strada naturale quando la diffida non ha prodotto risultati.
In questa guida: quando si può chiedere, quanto tempo richiede, quanto costa e cosa accade se il debitore si oppone.
Indice
Quando si può chiedere
Il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) è ammesso quando il credito ha tre caratteristiche:
Somma determinata
Il credito è una somma di denaro precisa, o comunque calcolabile con un'operazione aritmetica.
Credito scaduto
Il termine di pagamento è decorso: il debitore avrebbe già dovuto pagare.
Prova scritta
Esiste un documento che dimostra il credito: contratto, fattura con estratto delle scritture contabili, riconoscimento di debito, assegno o cambiale.
Per le imprese, la prova scritta può essere costituita dagli estratti autentici delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.). Per i compensi dei professionisti valgono regole specifiche (art. 636 c.p.c.).
Per ottenere il decreto, la fattura accompagnata dall'estratto autentico delle scritture contabili è di regola sufficiente. Se il debitore si oppone, però, il credito andrà dimostrato nel giudizio con tutti i mezzi di prova: conviene conservare ordini, documenti di trasporto, email e ogni traccia della prestazione.
Se il debitore è un consumatore, il giudice deve inoltre verificare d'ufficio che il contratto non contenga clausole abusive: ne parliamo nel commento alle Sezioni Unite n. 9479/2023.
Quanto tempo ci vuole
Questi sono i passaggi, con i termini previsti dalla legge. I tempi effettivi di emissione del decreto dipendono dal carico dell'ufficio giudiziario.
- Giorno 0Deposito del ricorso
Il ricorso è depositato telematicamente, con i documenti che provano il credito.
- Entro 30 giorniEmissione del decreto
È il termine indicato dall'art. 641 c.p.c.; nella pratica varia secondo l'ufficio.
- Entro 60 giorniNotifica al debitore
Il decreto va notificato entro 60 giorni dall'emissione, altrimenti perde efficacia (art. 644 c.p.c.).
- 40 giorniTermine per l'opposizione
Dalla notifica il debitore ha 40 giorni per pagare o proporre opposizione.
- Dopo il termineDecreto esecutivo
In assenza di opposizione il decreto è dichiarato esecutivo (art. 647 c.p.c.).
- Almeno 10 giorniPrecetto, poi pignoramento
Il precetto intima il pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni (art. 480 c.p.c.); scaduto, si può pignorare.
Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) se il credito si fonda su cambiale, assegno o atto notarile, se il ritardo rischia di causare un grave pregiudizio, o se il creditore produce un documento sottoscritto dal debitore che prova il diritto. In questi casi non è necessario attendere i 40 giorni.
Quanto costa
Ai costi dell'avvocato si aggiungono le spese vive. La principale è il contributo unificato, che per il procedimento d'ingiunzione è pari alla metà di quello di una causa ordinaria.
| Valore del credito | Contributo unificato |
|---|---|
| Fino a 1.100 € | 21,50 € |
| Da 1.100 a 5.200 € | 49,00 € |
| Da 5.200 a 26.000 € | 118,50 € |
| Da 26.000 a 52.000 € | 259,00 € |
| Da 52.000 a 260.000 € | 379,50 € |
| Da 260.000 a 520.000 € | 607,00 € |
| Oltre 520.000 € | 843,00 € |
A questi importi si aggiungono 27 € di anticipazioni forfettarie e le spese di notifica, contenute quando la notifica avviene via PEC. Importi in vigore alla data di aggiornamento della guida.
Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento a carico del debitore. Il loro recupero effettivo, come quello del credito, dipende dalla sua solvibilità.
Ricorso per decreto ingiuntivo
Redazione e deposito telematico del ricorso, notifica del decreto e controllo del termine per l'opposizione.
Se il debitore si oppone
Con l'opposizione si apre un giudizio ordinario, nel quale il debitore deve spiegare le ragioni per cui ritiene di non dovere la somma. Non tutto è perduto per il creditore:
- Se l'opposizione non è fondata su prova scritta, il creditore può chiedere che il decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio (art. 648 c.p.c.) e procedere al recupero senza attenderne la fine.
- Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, come contratti bancari e assicurativi, locazione e condominio, l'onere di avviare la mediazione grava sul creditore (art. 5-bis D.Lgs. 28/2010).
- Il giudizio si conclude con una sentenza che conferma, modifica o revoca il decreto.
Se il debitore non paga neppure dopo il decreto
Il decreto esecutivo è un titolo che consente l'esecuzione forzata: si notifica il precetto e, scaduto il termine, si procede al pignoramento. Le forme principali sono il pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio o pensione, nei limiti di legge), quello mobiliare e quello immobiliare.
Ogni procedura esecutiva ha costi. Raccogliere prima informazioni sul patrimonio del debitore (rapporti bancari, datore di lavoro, immobili) evita di sostenere spese senza risultato.
Prima del decreto: la diffida
La legge non impone di inviare una diffida prima del ricorso, ma è quasi sempre il primo passo utile: interrompe la prescrizione e in molti casi è sufficiente a ottenere il pagamento. Vedi la guida Diffida di pagamento: a cosa serve e quando basta.
Domande frequenti
Serve un avvocato per chiedere un decreto ingiuntivo?
Sì, davanti al tribunale è necessaria l'assistenza di un avvocato. Davanti al giudice di pace la parte può stare in giudizio personalmente solo per le cause di valore più modesto; anche in quei casi l'assistenza tecnica evita errori che possono rendere inefficace il decreto.
Cosa succede se il decreto non viene notificato entro 60 giorni?
Il decreto diventa inefficace (art. 644 c.p.c.). La domanda può essere riproposta, ma con nuovi tempi e nuovi costi.
Il debitore può pagare a rate?
Il decreto ordina il pagamento dell'intero importo. Un piano di rientro può essere concordato tra le parti, preferibilmente con un accordo scritto che preveda la perdita del beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di una rata.
Si possono chiedere anche gli interessi?
Sì. Il decreto può comprendere gli interessi maturati e quelli successivi fino al saldo. Nei rapporti tra imprese si applicano gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.
E se il debitore si trova all'estero?
Il decreto può essere chiesto anche contro un debitore all'estero, con termini di opposizione più lunghi. Se risiede in un altro Stato dell'Unione europea si può valutare anche l'ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006).
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
