Prima di qualunque azione giudiziale, il creditore invia di regola una diffida di pagamento. Non è una formalità: produce effetti giuridici precisi e, in molti casi, chiude la questione senza ricorrere al giudice.
Ecco cosa ottiene, come va scritta e inviata, e quando conviene passare al passo successivo.
Indice
Cosa produce la diffida
Costituzione in mora
Dalla mora decorrono gli interessi moratori (artt. 1219 e 1224 c.c.). Per i debiti di denaro già scaduti la mora è spesso automatica; la diffida la rende comunque certa e documentata.
Interruzione della prescrizione
L'atto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.): dalla ricezione ricomincia a decorrere un nuovo periodo (art. 2945 c.c.).
Prova e pressione
Documenta la richiesta, fissa un termine preciso e segnala al debitore che il creditore è pronto ad agire. È la base delle azioni successive.
Cosa deve contenere
- I dati del creditore e del debitore.
- Il titolo del credito: contratto, fatture con numero e data, prestazione eseguita.
- L'importo esatto dovuto, con l'indicazione degli interessi.
- Il termine entro cui pagare, di regola tra 7 e 15 giorni.
- Le modalità di pagamento, ad esempio l'IBAN.
- L'avvertimento che, in mancanza, si agirà in giudizio con aggravio di spese.
- La firma del creditore o del suo avvocato.
La diffida deve essere decisa nei toni ma corretta nel contenuto. Minacciare conseguenze sproporzionate o estranee al credito, o coinvolgere terzi per mettere in difficoltà il debitore, può esporre il creditore a responsabilità.
Come inviarla
| Mezzo | Prova della ricezione | Quando usarlo |
|---|---|---|
| PEC | Sì, con valore equivalente alla raccomandata | Verso imprese e professionisti, i cui indirizzi PEC sono in pubblici registri |
| Raccomandata A/R | Sì, con la cartolina di ritorno | Verso privati, o quando il debitore non ha un indirizzo PEC |
| Email ordinaria, WhatsApp | No, la ricezione può essere contestata | Solo come sollecito informale, non come diffida |
Quanto tempo concedere, e un errore da evitare
Per la messa in mora la legge non fissa un termine minimo: nella pratica si concedono da 7 a 15 giorni. Diverso è il caso della diffida ad adempiere, con cui spesso viene confusa:
Messa in mora
art. 1219 c.c.
- Chiede il pagamento entro un termine
- Fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione
- Il contratto resta in vita
Diffida ad adempiere
art. 1454 c.c.
- Fissa un termine non inferiore a 15 giorni
- Se il termine scade, il contratto si intende risolto
- Da usare solo se si vuole sciogliere il rapporto
Usare la diffida ad adempiere quando si vuole soltanto essere pagati può far risolvere un contratto che conveniva mantenere, ad esempio una fornitura continuativa.
Interessi e costi recuperabili
| Rapporto | Interessi | Altri importi |
|---|---|---|
| Tra imprese, o tra impresa e pubblica amministrazione | Interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti, dalla scadenza (D.Lgs. 231/2002) | 40 € forfettari per ciascuna transazione, oltre al maggior danno, comprensivo dei costi di assistenza per il recupero |
| Con un privato | Interessi legali (art. 1284 c.c.); dalla domanda giudiziale, il tasso previsto per le transazioni commerciali | Spese liquidate dal giudice in caso di azione giudiziale |
Se il debitore non paga
Scaduto il termine, il passo successivo è di regola il ricorso per decreto ingiuntivo: ne parliamo in Decreto ingiuntivo: tempi, costi e cosa succede dopo.
Messa in mora redatta dall'avvocato
Esame dei documenti, diffida firmata e inviata con PEC o raccomandata A/R entro 48 ore lavorative dalla ricezione completa della documentazione.
Domande frequenti
La diffida deve essere scritta da un avvocato?
No, può inviarla anche il creditore. La diffida dell'avvocato produce gli stessi effetti giuridici, ma comporta la verifica preventiva del credito e dei documenti, e segnala al debitore che l'azione giudiziale è imminente.
Quanto costa una diffida dello studio?
Il compenso è di 100 €, tutto compreso: esame dei documenti, redazione, firma e invio con PEC o raccomandata A/R.
Posso inviarla per email o WhatsApp?
Per un sollecito sì; per una diffida no, perché la ricezione potrebbe essere contestata. Servono PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
E se il debitore contesta il credito?
Le contestazioni vanno esaminate. Se sono infondate si procede con il decreto ingiuntivo; se sono documentate, conviene valutarle prima di agire, per evitare un'opposizione.
Dopo quanto tempo posso agire in giudizio?
Allo scadere del termine indicato nella diffida. Agire con prontezza riduce il rischio che la situazione del debitore peggiori.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
