Lo stipendio arriva in ritardo da mesi, oppure non arriva più. Ti hanno tolto le mansioni, o l'ambiente è diventato insostenibile. Vorresti andartene, ma temi di perdere tutto: la disoccupazione, il preavviso, quanto ti spetta.
Le dimissioni per giusta causa servono proprio a questo: lasciare il lavoro subito, conservando la NASpI e ottenendo l'indennità di preavviso. Ma niente di questo è automatico: scrivere «giusta causa» nel modulo non basta, se poi non la si dimostra. Ecco come prepararle perché reggano.
Quando c'è giusta causa
La giusta causa è un comportamento del datore così grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.). Non basta una qualsiasi violazione: conta la gravità nel caso concreto. Le situazioni più frequenti riconosciute dalla giurisprudenza:
Stipendi non pagati
Il mancato o ripetuto ritardato pagamento della retribuzione. Non serve un numero minimo di mensilità: contano importo, durata e ripetizione.
Demansionamento e mobbing
Mansioni sottratte o inferiori, condotte vessatorie, molestie sul luogo di lavoro.
Altri inadempimenti gravi
Contributi non versati, modifiche peggiorative imposte, violazioni della sicurezza, trasferimento senza reali ragioni aziendali.
Le dimissioni devono essere collegate all'inadempimento, ma non per forza immediate. Se la violazione continua, ad esempio contributi che il datore non versa da tempo, aver pazientato non esclude la giusta causa (Cass. ord. n. 5445/2026).
La distanza della nuova sede non è di per sé giusta causa, neppure per la NASpI: bisogna dimostrare che il trasferimento è illegittimo, cioè privo di reali ragioni tecniche, organizzative o produttive (Cass. ord. n. 10559/2026).
NASpI e preavviso
Ho diritto alla NASpI?
Tre domande per capire, a grandi linee, se la disoccupazione ti spetta.
1. Come si è chiuso, o si chiuderà, il rapporto?
2. Hai almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni?
3. Nei 12 mesi precedenti ti eri dimesso volontariamente, non per giusta causa, da un altro lavoro a tempo indeterminato?
Indicazione orientativa. I requisiti vanno verificati sull'estratto contributivo e sulla situazione concreta.
Con le dimissioni per giusta causa la NASpI spetta, perché la perdita del lavoro non è considerata volontaria. Ma solo se la giusta causa c'è davvero e ci sono i requisiti contributivi: l'INPS può chiedere di documentarla, e la prova è a carico tuo. Per questo diffide, buste paga e comunicazioni vanno conservate.
Nel contratto a tempo indeterminato spetta anche l'indennità sostitutiva del preavviso, a carico del datore che ha causato le dimissioni, oltre a tutto ciò che hai maturato. Nel contratto a termine puoi comunque andartene subito, ma il discorso economico è diverso e va valutato caso per caso.
Per le disoccupazioni dal 2025, chi nei 12 mesi precedenti si era dimesso volontariamente da un altro lavoro a tempo indeterminato deve avere almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni (circolare INPS n. 98/2025). Il requisito non scatta se quelle dimissioni erano per giusta causa.
Come presentarle
- PrimaRaccogli le prove
Buste paga, estratto conto, messaggi, contestazioni già inviate. La giusta causa va dimostrata.
- Facoltativo, ma utileDiffida al datore
Una richiesta scritta di pagamento o di cessazione della condotta rafforza la posizione e documenta l'inadempimento.
- Il giorno delle dimissioniProcedura telematica
Le dimissioni si presentano online, sul sito del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite un soggetto abilitato come un patronato o un sindacato. Va selezionata la giusta causa. Le dimissioni online si possono revocare entro 7 giorni. Regole diverse valgono, ad esempio, per colf e badanti, per i dipendenti pubblici e durante la maternità o la paternità.
- InsiemeLettera motivata al datore
Il modulo online non spiega nulla: una lettera separata, che descrive gli inadempimenti e perché non puoi continuare, è la prova che servirà per il preavviso e, se richiesta, per la NASpI.
- Entro 68 giorniDomanda di NASpI
La domanda all'INPS va presentata, di regola, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
Con il Collegato lavoro (L. 203/2024), se l'assenza ingiustificata supera il termine del contratto collettivo o, in mancanza, 15 giorni, il datore può comunicarlo all'Ispettorato e chiudere il rapporto come dimissioni tue: senza NASpI. Se invece presenti tu le dimissioni online per giusta causa, queste prevalgono, ma la giusta causa va poi dimostrata (circolare INPS n. 154/2025). Meglio non arrivarci: agisci prima, per iscritto.
E le somme dovute?
Con le dimissioni non si perde nulla di ciò che è maturato: stipendi arretrati, tredicesima, ferie non godute, TFR e indennità di preavviso. Se il datore non paga, si recuperano con diffida e decreto ingiuntivo; se è insolvente, il Fondo di garanzia dell'INPS può pagare TFR e ultimi stipendi, alle condizioni di legge, ma non l'indennità di preavviso. Vedi TFR e stipendi non pagati: come recuperarli.
Dimissioni per giusta causa
Verifica dei presupposti, lettera motivata al datore, assistenza nella procedura telematica e richiesta delle somme dovute. Eventuali azioni giudiziarie o ricorsi all'INPS si concordano a parte, con un preventivo.
Domande frequenti
Quanti stipendi non pagati servono per la giusta causa?
Non c'è un numero fisso: conta la gravità dell'inadempimento nel caso concreto. Anche il ritardo ripetuto e prolungato può bastare, mentre un ritardo breve e isolato di regola no.
Devo dare il preavviso?
No. Con la giusta causa le dimissioni hanno effetto immediato e, nel contratto a tempo indeterminato, è il datore a dover pagare l'indennità di preavviso.
E se il datore contesta la giusta causa?
Se la giusta causa non viene riconosciuta, le dimissioni restano efficaci ma come volontarie: niente indennità di preavviso, e l'INPS può negare la NASpI. Per questo la motivazione e le prove vanno preparate prima.
La NASpI spetta anche se ho lavorato poco?
Servono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti. Puoi fare una prima verifica con lo strumento in questa pagina.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
