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Licenziamento per motivi economici: quando è illegittimo

«Per ragioni organizzative», «a causa della crisi», «il tuo posto è stato soppresso». Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non riguarda il tuo comportamento, ma le esigenze dell'azienda. Per questo molti lavoratori pensano che non ci sia nulla da fare.

Non è così. L'azienda può riorganizzarsi, anche senza essere in crisi, ma deve dimostrare che la ragione è reale, che riguarda proprio il tuo posto e che non poteva spostarti altrove. Se non ci riesce, il licenziamento è illegittimo. E hai solo 60 giorni per contestarlo.

Indice
  1. Cosa deve dimostrare il datore
  2. Cosa si può ottenere
  3. La procedura preventiva

Cosa deve dimostrare il datore

  1. 1La ragionePrimo

    Una modifica organizzativa o produttiva effettiva: soppressione del posto, riduzione dell'attività, esternalizzazione.

  2. 2Il collegamentoSecondo

    Che la ragione riguardi proprio il tuo posto, e non sia un pretesto.

  3. 3Il ricollocamentoTerzo

    Di non avere avuto altre posizioni disponibili e compatibili in cui spostarti, anche con mansioni inferiori, nei limiti di legge.

Il giudice non può sindacare se la scelta dell'imprenditore sia conveniente: è libero di organizzare la sua azienda, anche solo per guadagnare di più. Ma verifica che la riorganizzazione sia avvenuta davvero e che abbia reso superfluo proprio il tuo posto.

Il punto spesso decisivo

La prova dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore spetta al datore. Assunzioni in mansioni che avresti potuto svolgere, poco prima o poco dopo il licenziamento, o posizioni rimaste scoperte, sono elementi forti per contestarlo. Il datore, però, non è obbligato a creare un posto che non c'è.

Eravate in più a fare lo stesso lavoro?

Se l'azienda sopprime uno di più posti identici, non può scegliere a caso chi licenziare: deve seguire criteri oggettivi e rispettare correttezza e buona fede, ad esempio carichi di famiglia e anzianità. Una scelta arbitraria rende illegittimo il licenziamento anche se la riorganizzazione è reale.

Cosa si può ottenere

Un licenziamento illegittimo non porta sempre alla reintegrazione: la tutela dipende dal tipo di vizio, dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'impresa.

Il motivo non esiste

la riorganizzazione è un pretesto

  • Il posto non è stato davvero soppresso, o la riorganizzazione non c'è stata
  • Nelle imprese con più di 15 dipendenti può spettare la reintegrazione, più un'indennità fino a 12 mensilità
  • Per gli assunti prima del 2015 non serve più che l'insussistenza sia «manifesta» (Corte cost. n. 125/2022); per gli assunti dal 2015 lo ha stabilito Corte cost. n. 128/2024

Potevi essere ricollocato

la riorganizzazione è reale

  • Il posto è stato soppresso, ma c'erano altre posizioni per te
  • Il licenziamento resta illegittimo
  • Per gli assunti dal 7 marzo 2015 spetta di regola un'indennità, da 6 a 36 mensilità nelle imprese più grandi, non la reintegrazione (Corte cost. n. 128/2024)

Nelle piccole imprese la tutela è economica, ma oggi più ampia di prima: per gli assunti dal 2015 è caduto il tetto di 6 mensilità (Corte cost. n. 118/2025); per gli assunti prima, con più di 10 o 20 anni di anzianità, l'indennità può arrivare a 10 o 14 mensilità (Corte cost. n. 174/2026, del 22 ottobre scorso).

Tutte le tutele, aggiornate alle ultime sentenze, sono nella tabella di Impugnare il licenziamento.

La procedura preventiva

Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, se il datore supera le soglie dell'art. 18 dello Statuto (di regola più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune, più di 60 in totale), il licenziamento per motivo oggettivo deve essere preceduto da una comunicazione all'Ispettorato del lavoro e da un tentativo di conciliazione (art. 7 L. 604/1966). Saltare la procedura è un vizio del licenziamento, ma di per sé dà diritto a un'indennità, non alla reintegrazione. Per gli assunti dal 2015 la procedura non si applica.

Dopo i 60 giorni, altri 180

La lettera di impugnazione non basta per sempre: entro 180 giorni dall'impugnazione bisogna depositare il ricorso al giudice o chiedere alla controparte un tentativo di conciliazione o di arbitrato. Altrimenti si perde il diritto di contestare il licenziamento. Il nostro incarico comprende l'impugnazione e l'indicazione di come e quando procedere; conciliazione e causa si concordano a parte, con un preventivo.

Servizio dello studio

Impugnazione del licenziamento

Esame della lettera di licenziamento, impugnazione stragiudiziale nei termini, invio con PEC o raccomandata e valutazione delle azioni successive.

Domande frequenti

L'azienda è davvero in crisi: posso comunque impugnare?

Sì. La crisi non basta: il datore deve dimostrare il collegamento con il tuo posto e l'impossibilità di ricollocarti.

Hanno assunto qualcuno dopo il mio licenziamento: conta?

Può contare molto, se la persona assunta svolge mansioni che avresti potuto svolgere tu.

Entro quando devo impugnare?

Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, con un atto scritto. Puoi calcolare la scadenza con lo strumento nella guida sull'impugnazione.

Spetta la NASpI?

Sì, il licenziamento per motivo oggettivo è una perdita involontaria del lavoro. E puoi chiederla anche se impugni il licenziamento: le due cose non si escludono.

Se il licenziamento è illegittimo, torno al lavoro?

Dipende. La reintegrazione spetta solo in alcuni casi, ad esempio quando la ragione indicata non esiste e l'impresa ha più di 15 dipendenti. Negli altri casi spetta un'indennità economica. Spesso la soluzione più conveniente è un accordo.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

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