Dopo un incidente arriva l'offerta della compagnia: un importo, una quietanza da firmare, e spesso l'invito a fare presto. Ma quella cifra comprende davvero tutto il danno?
Molte offerte trascurano voci importanti. E pochi sanno che si può incassare la somma offerta senza rinunciare a chiedere il resto.
Indice
L'offerta comprende tutto?
L'offerta comprende tutto?
Spunta le voci che l'offerta della compagnia NON considera, o non spiega.
Orientamento indicativo: la congruità si valuta sulla documentazione medica e sulle tabelle applicabili.
I termini della compagnia
- Entro 30 o 60 giorniDanni alle cose
Dalla ricezione della richiesta completa, salvo richieste di integrazione: 30 giorni se la constatazione amichevole è firmata da entrambi i conducenti, altrimenti 60 (art. 148 D.Lgs. 209/2005).
- Entro 90 giorniLesioni personali
Dalla richiesta completa, comprensiva della documentazione sulla guarigione. La compagnia deve formulare un'offerta congrua e motivata, oppure indicare specificamente i motivi per cui non la fa.
- Se non accettiIl pagamento resta dovuto
Se comunichi di non accettare, la compagnia paga comunque la somma offerta entro 15 giorni dalla tua comunicazione; se non rispondi, entro 15 giorni dalla scadenza dei 30 giorni dall'offerta. La somma viene imputata alla liquidazione definitiva.
Puoi comunicare che non accetti l'offerta come definizione del sinistro, ricevere la somma come acconto e continuare a chiedere la differenza (art. 148, c. 7). Ciò che non devi fare è firmare una quietanza «a saldo di ogni pretesa» o un accordo transattivo, se ritieni il danno superiore.
| Documento | Effetto, di regola |
|---|---|
| Ricevuta di un acconto | Non fa perdere il diritto alla differenza |
| Quietanza con riserva del maggior danno | Mantiene la richiesta residua |
| Quietanza «a saldo» o transazione | Può chiudere ogni ulteriore richiesta |
Conta il contenuto di ciò che firmi, non solo il titolo del documento.
Come si calcola il danno alla persona
Per le lesioni lievi, fino a 9 punti di invalidità, si applica la tabella dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni. Per quelle da 10 a 100 punti, ai sinistri dal 5 marzo 2025 si applica la Tabella unica nazionale (D.P.R. n. 12/2025), che comprende anche la componente morale e consente una personalizzazione. La tabella giusta dipende dalla data del sinistro e dalla gravità delle lesioni: è il primo controllo da fare su un'offerta.
Come ottenere di più
- 1Perizia medico-legale di parteSe ci sono lesioni
Una valutazione indipendente dei postumi è la base per contestare l'offerta.
- 2Trattativa299 €
Contestazione scritta e motivata dell'offerta, proposta di definizione e interlocuzioni con il liquidatore.
- 3Negoziazione assistitaPrima della causa
Per i danni da circolazione stradale è di regola condizione per agire in giudizio. Per le richieste fino a 2.500 € può bastare il ricorso all'Arbitro Assicurativo.
- 4GiudizioSe serve
Con un preventivo scritto prima di procedere.
Trattativa e liquidazione
Valutazione della congruità dell'offerta, contestazione scritta e motivata, proposta di definizione e trattativa con il liquidatore. Consulenza medico-legale, negoziazione assistita e giudizio sono indicati a parte, con preventivo scritto.
Domande frequenti
Ho già firmato la quietanza: posso ancora chiedere di più?
Se hai firmato una quietanza a saldo di ogni pretesa, le possibilità si riducono molto. Se la quietanza riguarda solo una parte del danno, o è stata firmata in particolari condizioni, conviene farla esaminare.
Entro quando posso chiedere il risarcimento?
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive di regola in due anni (art. 2947 c.c.); se il fatto è reato possono valere termini più lunghi.
Mi serve un medico legale?
Per le lesioni, di regola sì. È la valutazione dei postumi a determinare gran parte del risarcimento.
La compagnia non risponde: cosa posso fare?
Scaduti i termini, si può sollecitare, segnalare all'IVASS e, dopo la negoziazione assistita, agire in giudizio.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
