«Non riteniamo di poter procedere alla liquidazione.» A volte il diniego arriva dopo mesi, a volte con una motivazione vaga, a volte senza nessuna spiegazione. Ma il rifiuto della compagnia non è l'ultima parola.
La legge impone alla compagnia di motivare, e mette a disposizione del danneggiato strumenti precisi per contestare. Dal 2026 c'è anche un arbitro dedicato alle assicurazioni.
I motivi più frequenti
Dinamica contestata
La compagnia ritiene che l'incidente non sia avvenuto come descritto, o attribuisce la colpa al danneggiato.
Lesioni non collegate
Si contesta che le lesioni derivino dall'incidente, soprattutto se lievi o refertate tardi.
Polizza o frode
Indicatori di frode che consentono approfondimenti, o problemi di copertura. Ma verso il terzo danneggiato le esclusioni contrattuali della polizza RC auto, di regola, non valgono (art. 144 D.Lgs. 209/2005): la compagnia paga e poi si rivale sul suo assicurato.
Furto, incendio, kasko, infortuni: qui contano le condizioni del contratto, e il diritto si prescrive di regola in due anni (art. 2952 c.c.). La strada per contestare è simile, ma va verificata sulle condizioni di polizza.
Gli strumenti per contestare
- 1Accesso agli atti e contestazionePrima
Si chiede alla compagnia la documentazione del sinistro, comprese le perizie (art. 146), e si risponde punto per punto al diniego, con documenti, foto, testimoni.
- 2Reclamo e IVASSPoi
Un reclamo all'ufficio reclami della compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni; poi, se serve, una segnalazione all'IVASS. L'IVASS vigila e può sanzionare, ma non liquida il risarcimento.
- 3Arbitro AssicurativoSolo per importi piccoli
Entro 12 mesi dal reclamo, con un contributo di 20 €. Per il terzo danneggiato in un sinistro stradale, fino a 2.500 €. Decide solo sui documenti: niente perizie né testimoni.
- 4Negoziazione assistita e giudizioLa via principale
Per i danni da circolazione stradale, la negoziazione assistita da avvocati è di regola condizione per la causa; il ricorso all'Arbitro, quando ammesso, può sostituirla.
È operativo dal 15 gennaio 2026, ma per i sinistri stradali ha due limiti importanti: richieste fino a 2.500 € e decisione sui soli documenti. Quando sono contestate la dinamica dell'incidente o le lesioni, servono perizie e testimoni: in questi casi la strada è la negoziazione assistita e, se serve, il giudice.
Le prove che fanno la differenza
- Constatazione amichevole o verbale delle autorità
- Fotografie del luogo e dei veicoli, dashcam, testimoni
- Accesso al pronto soccorso e certificati medici, con le date
- Preventivi e fatture di riparazione
- Tutta la corrispondenza con la compagnia
Richiesta di risarcimento
Esame della documentazione e del diniego, richiesta di accesso agli atti e contestazione motivata alla compagnia, con monitoraggio dei termini. La trattativa successiva è un servizio a parte.
Domande frequenti
La compagnia non ha mai risposto: cosa posso fare?
Scaduti i termini di legge, si può sollecitare, segnalare all'IVASS e procedere con la negoziazione assistita e, se necessario, con la causa.
Sono andato al pronto soccorso giorni dopo l'incidente: è un problema?
Può rendere più difficile la prova del collegamento, ma non la esclude. Conta la documentazione medica complessiva.
Quanto costa ricorrere all'Arbitro Assicurativo?
Il contributo è di 20 €, restituito se il ricorso è accolto anche solo in parte.
Entro quando devo agire?
Per i danni da circolazione stradale il termine di prescrizione è di regola di due anni, più lungo se il fatto costituisce reato. Reclami e segnalazioni all'IVASS non bastano di per sé a fermarlo: serve una richiesta di risarcimento in forma idonea.
Il diniego è generico: vuol dire che ho ragione?
Non automaticamente: un diniego non motivato è irregolare e si può contestare, ma il danno e la dinamica vanno comunque dimostrati. È però un buon punto di partenza.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
