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Offerta dell'assicurazione troppo bassa: cosa fare dopo un incidente

Dopo un incidente arriva l'offerta della compagnia: un importo, una quietanza da firmare, e spesso l'invito a fare presto. Ma quella cifra comprende davvero tutto il danno?

Molte offerte trascurano voci importanti. E pochi sanno che si può incassare la somma offerta senza rinunciare a chiedere il resto.

Indice
  1. L'offerta comprende tutto?
  2. I termini della compagnia
  3. Come si calcola il danno alla persona
  4. Come ottenere di più

L'offerta comprende tutto?

Verifica

L'offerta comprende tutto?

Spunta le voci che l'offerta della compagnia NON considera, o non spiega.

Orientamento indicativo: la congruità si valuta sulla documentazione medica e sulle tabelle applicabili.

I termini della compagnia

  1. Entro 30 o 60 giorniDanni alle cose

    Dalla ricezione della richiesta completa, salvo richieste di integrazione: 30 giorni se la constatazione amichevole è firmata da entrambi i conducenti, altrimenti 60 (art. 148 D.Lgs. 209/2005).

  2. Entro 90 giorniLesioni personali

    Dalla richiesta completa, comprensiva della documentazione sulla guarigione. La compagnia deve formulare un'offerta congrua e motivata, oppure indicare specificamente i motivi per cui non la fa.

  3. Se non accettiIl pagamento resta dovuto

    Se comunichi di non accettare, la compagnia paga comunque la somma offerta entro 15 giorni dalla tua comunicazione; se non rispondi, entro 15 giorni dalla scadenza dei 30 giorni dall'offerta. La somma viene imputata alla liquidazione definitiva.

Incassare senza rinunciare

Puoi comunicare che non accetti l'offerta come definizione del sinistro, ricevere la somma come acconto e continuare a chiedere la differenza (art. 148, c. 7). Ciò che non devi fare è firmare una quietanza «a saldo di ogni pretesa» o un accordo transattivo, se ritieni il danno superiore.

DocumentoEffetto, di regola
Ricevuta di un accontoNon fa perdere il diritto alla differenza
Quietanza con riserva del maggior dannoMantiene la richiesta residua
Quietanza «a saldo» o transazionePuò chiudere ogni ulteriore richiesta

Conta il contenuto di ciò che firmi, non solo il titolo del documento.

Come si calcola il danno alla persona

Per le lesioni lievi, fino a 9 punti di invalidità, si applica la tabella dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni. Per quelle da 10 a 100 punti, ai sinistri dal 5 marzo 2025 si applica la Tabella unica nazionale (D.P.R. n. 12/2025), che comprende anche la componente morale e consente una personalizzazione. La tabella giusta dipende dalla data del sinistro e dalla gravità delle lesioni: è il primo controllo da fare su un'offerta.

Come ottenere di più

  1. 1Perizia medico-legale di parteSe ci sono lesioni

    Una valutazione indipendente dei postumi è la base per contestare l'offerta.

  2. 2Trattativa299 €

    Contestazione scritta e motivata dell'offerta, proposta di definizione e interlocuzioni con il liquidatore.

  3. 3Negoziazione assistitaPrima della causa

    Per i danni da circolazione stradale è di regola condizione per agire in giudizio. Per le richieste fino a 2.500 € può bastare il ricorso all'Arbitro Assicurativo.

  4. 4GiudizioSe serve

    Con un preventivo scritto prima di procedere.

Servizio dello studio

Trattativa e liquidazione

Valutazione della congruità dell'offerta, contestazione scritta e motivata, proposta di definizione e trattativa con il liquidatore. Consulenza medico-legale, negoziazione assistita e giudizio sono indicati a parte, con preventivo scritto.

Domande frequenti

Ho già firmato la quietanza: posso ancora chiedere di più?

Se hai firmato una quietanza a saldo di ogni pretesa, le possibilità si riducono molto. Se la quietanza riguarda solo una parte del danno, o è stata firmata in particolari condizioni, conviene farla esaminare.

Entro quando posso chiedere il risarcimento?

Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive di regola in due anni (art. 2947 c.c.); se il fatto è reato possono valere termini più lunghi.

Mi serve un medico legale?

Per le lesioni, di regola sì. È la valutazione dei postumi a determinare gran parte del risarcimento.

La compagnia non risponde: cosa posso fare?

Scaduti i termini, si può sollecitare, segnalare all'IVASS e, dopo la negoziazione assistita, agire in giudizio.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

Prima valutazione del caso

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