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Errore medico: quando spetta il risarcimento e come si ottiene

Non ogni esito negativo di una cura è un errore, e non ogni errore dà diritto a un risarcimento. Ma quando un trattamento sanitario ha causato un danno evitabile, la legge offre strumenti precisi per ottenere un ristoro, e di regola a pagare è la struttura o la sua copertura assicurativa.

In questa guida: quando c'è un caso, chi ne risponde, cosa occorre dimostrare, quali danni si risarciscono e come si svolge il percorso, che prevede un passaggio obbligatorio prima della causa.

Indice
  1. Quando c'è un caso
  2. Chi risponde: struttura e medico
  3. Cosa deve dimostrare il paziente
  4. Quali danni si risarciscono
  5. Il percorso, passo per passo
  6. Entro quando agire

Quando c'è un caso

La responsabilità sanitaria non deriva dall'esito negativo in sé: la medicina non garantisce la guarigione. Deriva da una prestazione eseguita in modo non conforme a quanto si doveva fare, che ha causato un danno. Gli elementi sono tre:

01

Una condotta non corretta

Diagnosi, terapia, intervento o assistenza non conformi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 L. 24/2017), oppure un'omissione: un esame non prescritto, un ritardo, un controllo mancato.

02

Un danno

Un peggioramento della salute, una nuova patologia, un'invalidità, il decesso, oppure spese e perdite economiche conseguenti.

03

Il nesso causale

Il danno deve essere conseguenza della condotta, secondo il criterio del «più probabile che non». Qui si gioca gran parte delle cause.

Complicanza o errore?

Molti interventi comportano rischi noti, che possono verificarsi anche con cure eseguite correttamente. Una complicanza non è di per sé un errore: conta se era prevedibile ed evitabile, se è stata gestita in modo adeguato e se il paziente ne era stato informato. È una valutazione tecnica, che richiede la documentazione e, di regola, il parere di un medico legale.

Chi risponde: struttura e medico

La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha distinto con chiarezza la posizione della struttura da quella del medico che vi lavora:

La struttura sanitaria

pubblica o privata, art. 7, c. 1-2

  • Risponde a titolo contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.)
  • Anche per l'operato dei medici di cui si avvale, compresi quelli scelti dal paziente e non dipendenti
  • Anche per carenze organizzative: mezzi, turni, sorveglianza, continuità dell'assistenza
  • Prescrizione di dieci anni
  • È tenuta ad avere una copertura assicurativa o misure analoghe (art. 10)

Il medico che opera nella struttura

dipendente o convenzionato, art. 7, c. 3

  • Risponde a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
  • Il paziente deve provarne la colpa
  • Prescrizione di cinque anni
  • La rivalsa della struttura nei suoi confronti è ammessa solo per dolo o colpa grave (art. 9)

Diverso è il caso del medico libero professionista che ha assunto direttamente l'obbligazione con il paziente, ad esempio il dentista o lo specialista nel proprio studio: risponde a titolo contrattuale, come la struttura, con prescrizione di dieci anni.

In pratica

Per il paziente la controparte principale è quasi sempre la struttura: ha un regime di prova più favorevole per chi agisce, un termine di prescrizione più lungo e una copertura assicurativa. La legge prevede anche un'azione diretta del danneggiato verso l'impresa che assicura la struttura o il professionista, entro i limiti e alle condizioni della copertura (art. 12 L. 24/2017).

Cosa deve dimostrare il paziente

Nella responsabilità contrattuale della struttura, l'onere della prova è ripartito in due tempi. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, n. 18392/2017):

  1. 1Il pazientePrima

    Prova il rapporto di cura, il danno e il nesso causale tra il danno e la condotta dei sanitari, anche con presunzioni.

  2. 2La strutturaPoi

    Se il nesso è provato, deve dimostrare che l'inadempimento non le è imputabile: che il danno è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile con la diligenza dovuta.

Se il nesso causale resta incerto, la domanda del paziente non viene accolta. Per questo la fase iniziale, con la ricostruzione dei fatti attraverso la cartella clinica e il parere medico-legale, decide spesso l'esito della pratica.

Cartella clinica incompleta

Una cartella lacunosa o imprecisa può giocare a favore del paziente. Secondo la giurisprudenza, se l'incompletezza impedisce di ricostruire il percorso di cura e di accertare il nesso causale, questo può essere ritenuto provato per presunzioni, quando la condotta dei sanitari era astrattamente idonea a causare il danno. Non è un automatismo: va valutato caso per caso.

Come ottenere la documentazione: Cartella clinica: come richiederla e cosa fare se non arriva.

Quali danni si risarciscono

VoceCosa comprende
Danno biologicoLa lesione dell'integrità psicofisica, temporanea e permanente, accertata dal medico legale. Si liquida con le tabelle del Codice delle assicurazioni private, richiamate dall'art. 7, c. 4, L. 24/2017: art. 139 per le invalidità fino a 9 punti, art. 138 da 10 a 100 punti.
Perdita di chanceNelle diagnosi o nelle cure tardive, ad esempio in ambito oncologico, può essere risarcita la perdita di una possibilità seria e apprezzabile di un esito migliore, anche quando non è certo che le cure tempestive avrebbero evitato il danno. Approfondisci
Sofferenza e personalizzazioneLa sofferenza interiore e le ricadute concrete sulla vita della persona, quando sono allegate e provate, senza duplicazioni con il danno biologico.
Danno patrimonialeSpese mediche e di assistenza già sostenute e future, perdita o riduzione del reddito.
Danno dei familiariIn caso di decesso o di lesioni gravissime, i familiari possono chiedere il risarcimento del danno che subiscono in proprio, come la perdita del rapporto parentale.
Violazione del consenso informatoIl diritto a scegliere in modo consapevole è distinto dal diritto alla salute (L. 219/2017): la sua violazione può dare diritto a un risarcimento anche se l'intervento è stato eseguito correttamente, purché si provino le conseguenze negative subite. La sola mancanza del modulo non basta.

Per le lesioni da 10 a 100 punti di invalidità, ai fatti successivi al 5 marzo 2025 si applica la tabella unica nazionale (D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12), con importi aggiornati periodicamente.

Il percorso, passo per passo

  1. Primo passoCartella clinica e documenti

    Si richiede alla struttura la documentazione completa: va fornita entro sette giorni, le integrazioni entro trenta (art. 4 L. 24/2017).

  2. ValutazioneEsame dell'avvocato e parere medico-legale

    Si verifica se ci sono gli elementi per procedere e si stima il danno.

  3. RichiestaLettera di richiesta di risarcimento

    Alla struttura e, se è il caso, al medico. Interrompe la prescrizione e può aprire una trattativa.

  4. ObbligatorioConsulenza tecnica preventiva o mediazione

    Prima della causa (art. 8 L. 24/2017). La partecipazione alla consulenza è obbligatoria per tutte le parti, comprese le assicurazioni, che devono formulare un'offerta o motivare il rifiuto.

  5. Se non c'è accordoIl giudizio

    Dopo la consulenza tecnica preventiva, la causa va avviata entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi, per conservare gli effetti della domanda. Dopo una mediazione non riuscita valgono le regole proprie della mediazione.

Lo studio

Valutazione del caso

Descrivi la situazione in poche righe, senza inviare documenti sanitari. Lo studio risponde entro un giorno lavorativo e indica se e come procedere.

Entro quando agire

I termini di prescrizione vanno da cinque a dieci anni, secondo il soggetto e la posizione di chi agisce, e decorrono da quando il danno è percepibile come conseguenza delle cure. Ne parliamo in Prescrizione nella responsabilità medica: entro quando chiedere il risarcimento. Per un primo orientamento puoi usare lo strumento Verifica i tuoi tempi.

Domande frequenti

Conta se l'ospedale è pubblico o privato?

Per la responsabilità verso il paziente, no: la struttura pubblica e quella privata rispondono con le stesse regole (art. 7 L. 24/2017). Cambiano alcuni aspetti successivi, come la rivalsa nei confronti del medico.

Posso chiedere il risarcimento direttamente al medico?

Sì, ma se il medico opera in una struttura risponde a titolo extracontrattuale: il paziente deve provarne la colpa e il termine è di cinque anni. Di solito conviene agire nei confronti della struttura.

Serve per forza una perizia medico-legale?

In quasi tutti i casi sì: è il parere di un medico legale a dire se vi sia stato un errore, se abbia causato il danno e quale sia l'entità del danno. Lo studio indica quando è utile e il suo costo prima di procedere.

Quanto dura una pratica?

Dipende dalla complessità e dalla disponibilità della controparte a trattare. La consulenza tecnica preventiva deve concludersi entro sei mesi; molti casi si definiscono in quella fase.

Il paziente è deceduto: chi può agire?

Gli eredi possono far valere i diritti che spettavano al paziente; i familiari possono inoltre chiedere il risarcimento del danno subito in proprio, con un termine di prescrizione di cinque anni.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

Prima valutazione del caso

La situazione può essere descritta in pochi passaggi. Lo studio risponde entro un giorno lavorativo indicando il percorso e il compenso.

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