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Infezione ospedaliera: quando si ha diritto al risarcimento

Si entra in ospedale per un intervento o una cura e se ne esce con un'infezione: una ferita che non guarisce, una sepsi, un germe resistente agli antibiotici. Spesso seguono nuovi ricoveri, altri interventi, mesi di convalescenza.

Le infezioni correlate all'assistenza non sono sempre evitabili. Ma la struttura ha precisi obblighi di prevenzione, e in giudizio è lei a dover dimostrare di averli rispettati. Ecco come funziona.

Indice
  1. Cos'è un'infezione ospedaliera
  2. Chi deve provare cosa
  3. Non solo il contagio: anche la cura dell'infezione
  4. Quali documenti chiedere
  5. Cosa si può ottenere e come

Cos'è un'infezione ospedaliera

Si parla di infezione correlata all'assistenza quando l'infezione non era presente, né in incubazione, al momento del ricovero e si manifesta durante la degenza o dopo le dimissioni, in collegamento con le cure ricevute. Le forme più frequenti:

01

Infezioni del sito chirurgico

La ferita dell'intervento si infetta, a volte con la necessità di nuovi interventi.

02

Sepsi e infezioni del sangue

Spesso legate a cateteri venosi o ad altri dispositivi.

03

Polmoniti, infezioni urinarie, germi resistenti

Associate a ventilazione, cateteri vescicali o a batteri multiresistenti, come Klebsiella, Pseudomonas o stafilococco resistente.

Chi deve provare cosa

La responsabilità della struttura è contrattuale ma non automatica: non basta che l'infezione si sia verificata. La Cassazione ha però ripartito l'onere della prova in modo che il paziente non resti senza tutela (tra le altre, Cass. civ., sez. III, n. 6386/2023):

  1. 1Il pazientePrima

    Prova che l'infezione è collegata al ricovero o all'intervento, anche con presunzioni. Contano il tempo trascorso, la sede dell'infezione e l'assenza di altre cause.

  2. 2La strutturaPoi

    Deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione dovute e di averle applicate concretamente a quel paziente, oppure che l'infezione è dipesa da una causa imprevedibile e inevitabile.

Tra gli elementi che la struttura deve poter documentare: i protocolli di disinfezione e sterilizzazione, la gestione di biancheria e rifiuti, la qualità dell'aria, la sorveglianza delle infezioni, il rapporto tra personale e pazienti, i dati microbiologici dei reparti.

Perché i protocolli scritti non bastano

La struttura deve provare di aver applicato le misure di prevenzione per quel paziente, in quel reparto, in quei giorni. Con l'ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026 la Cassazione ha ritenuto insufficiente un certificato di pulizia e sanificazione del posto letto: serve la prova documentale dell'applicazione concreta. La mancanza di questa documentazione è spesso il punto decisivo della causa.

Non è una responsabilità oggettiva

La Cassazione ha ribadito di recente che il paziente deve comunque provare, anche per presunzioni e secondo il criterio del «più probabile che non», il collegamento tra infezione e degenza (Cass. civ., sez. III, n. 7576/2026). Per questo la ricostruzione iniziale è decisiva.

Non solo il contagio: anche la cura dell'infezione

Anche quando la prevenzione è stata corretta, la struttura può rispondere per come l'infezione è stata gestita. Sono profili distinti, che spesso si sommano:

  • Diagnosi dell'infezione omessa o tardiva, nonostante febbre o segni clinici
  • Emocolture ed esami microbiologici non fatti o fatti in ritardo
  • Terapia antibiotica inadeguata o iniziata tardi
  • Sepsi non riconosciuta o non trattata tempestivamente
  • Ritardo nel nuovo intervento chirurgico sul focolaio

Quali documenti chiedere

  • Referti microbiologici, emocolture e colture, con gli antibiogrammi
  • Schede di terapia, in particolare la profilassi antibiotica prima dell'intervento e le terapie successive
  • Diario infermieristico: medicazioni, gestione di cateteri e drenaggi
  • Temperatura e parametri vitali, con le date della prima comparsa della febbre
  • Verbale operatorio e documentazione dei ricoveri successivi

La prima copia dei propri dati sanitari è gratuita (art. 15 GDPR), e la struttura deve consegnare la documentazione entro sette giorni, le integrazioni entro trenta: vedi Cartella clinica: come richiederla. La documentazione sui protocolli della struttura si acquisisce di regola nel corso della consulenza tecnica o del giudizio.

Cosa si può ottenere e come

Il danno alla salute, temporaneo e permanente, compresi i ricoveri e gli interventi aggiuntivi; le spese mediche e la perdita di reddito. In caso di decesso, gli eredi possono chiedere i danni subiti dal paziente in vita; i familiari il danno che subiscono in proprio, come la perdita del rapporto parentale, con un'azione extracontrattuale e un termine di cinque anni.

Il percorso parte dall'esame della documentazione con un medico legale e, se serve, con un infettivologo. Se la richiesta di risarcimento non porta a un accordo, prima della causa è obbligatoria la consulenza tecnica preventiva o la mediazione: nella consulenza si accertano l'origine dell'infezione, il rispetto delle misure di prevenzione e la gestione clinica. Il percorso completo è in Errore medico: quando spetta il risarcimento.

Lo studio

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Domande frequenti

L'infezione non è un rischio inevitabile?

Alcune infezioni lo sono, ma molte si possono prevenire. Non ogni infezione dà diritto al risarcimento: serve il collegamento con le cure. Provato questo, è la struttura a dover dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitarla.

Avevo firmato un consenso che parlava del rischio di infezione: posso agire lo stesso?

Sì. Il consenso riguarda i rischi del trattamento eseguito correttamente: non esonera la struttura dall'obbligo di adottare e rispettare le misure di prevenzione.

L'infezione si è manifestata dopo le dimissioni: conta?

Sì. Il tempo trascorso dalle dimissioni è uno dei criteri per valutare se l'infezione sia collegata al ricovero, insieme alla sede dell'infezione e all'assenza di altre cause.

Entro quando devo agire?

Verso la struttura il termine di prescrizione è, di regola, di dieci anni; per il danno subito in proprio dai familiari è di cinque. Conviene verificarlo subito.

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

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