Quando un cliente debitore viene dichiarato in liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, le regole cambiano: i pignoramenti sui suoi beni si fermano e il credito non si accerta più con un decreto ingiuntivo, ma con un procedimento speciale, la verifica del passivo.
Ecco come presentare la domanda, quali termini rispettare, cosa fare se il credito non viene ammesso e quali altre strade restano aperte.
Indice
Cosa cambia per il creditore
Niente azioni individuali
Salvo le eccezioni di legge, niente pignoramenti né sequestri sui beni della procedura. Il credito si accerta solo con la verifica del passivo, non con un decreto ingiuntivo.
Curatore e giudice delegato
Il curatore amministra il patrimonio, esamina le domande e predispone il progetto di stato passivo. Sull'ammissione dei crediti decide il giudice delegato.
Un ordine di pagamento
Prima i crediti prededucibili, poi quelli assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, infine i chirografari, nei limiti di quanto ricavato dalla liquidazione.
L'apertura della liquidazione giudiziale riguarda il debitore sottoposto alla procedura. Se il credito è garantito da un fideiussore o da altri obbligati solidali non sottoposti a procedura, contro di loro si può agire con gli strumenti ordinari, compreso il decreto ingiuntivo.
Il Codice della crisi è in vigore dal 15 luglio 2022. Alle procedure di fallimento già pendenti a quella data, e a quelle aperte su ricorsi depositati prima, continua ad applicarsi la legge fallimentare (art. 390 CCII): conviene verificare quale disciplina si applica al caso concreto.
La domanda di ammissione al passivo
- SubitoNon aspettare l'avviso
Il curatore comunica ai creditori noti l'apertura della procedura, l'indirizzo PEC e la data dell'udienza (art. 200 CCII). Conviene però verificare da sé l'apertura della procedura, ad esempio con una visura camerale, per non rischiare di presentare la domanda in ritardo.
- Almeno 30 giorni primaInvio della domanda
Il ricorso si trasmette via PEC al curatore, con i documenti che provano il credito (art. 201 CCII).
- Prima dell'udienzaProgetto di stato passivo
Il curatore esamina le domande e deposita il progetto di stato passivo con le proprie conclusioni.
- UdienzaDecisione del giudice delegato
Il giudice delegato decide su ciascuna domanda e dichiara esecutivo lo stato passivo.
- DopoRipartizioni
Il ricavato della liquidazione viene distribuito ai creditori ammessi, secondo l'ordine stabilito dalla legge.
La domanda deve indicare, tra l'altro:
- la procedura, le generalità e il codice fiscale del creditore;
- l'importo del credito;
- una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto;
- l'eventuale titolo di prelazione e, se il privilegio è speciale, la descrizione del bene su cui si esercita;
- l'indirizzo PEC per le comunicazioni e le coordinate bancarie.
Se mancano o sono assolutamente incerti i requisiti delle lettere a), b) e c) dell'art. 201, comma 3, CCII (procedura e dati del creditore, importo, fatti e ragioni di diritto), la domanda è inammissibile. Se manca o è assolutamente incerta l'indicazione della prelazione, il credito viene considerato chirografario.
Se il termine è scaduto: le domande tardive
| Momento della domanda | Esito |
|---|---|
| Fino a 30 giorni prima dell'udienza | Domanda tempestiva |
| Entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo | Domanda tardiva, ammissibile. Il tribunale, con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, può estendere il termine fino a 12 mesi nelle procedure di particolare complessità |
| Oltre questo termine | Ultra-tardiva: ammessa solo finché non sono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo, se il creditore dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e trasmette la domanda entro 60 giorni dalla cessazione di tale causa |
Se il credito non viene ammesso: l'opposizione
Il creditore escluso, o ammesso per un importo inferiore o senza la prelazione richiesta, può proporre opposizione allo stato passivo (art. 206 CCII). Il ricorso va depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito inviata dal curatore (artt. 205 e 207 CCII).
Trenta giorni passano in fretta, e il termine è perentorio: alla comunicazione dell'esito conviene far esaminare subito il provvedimento.
Privilegio o chirografo: cosa aspettarsi
Credito privilegiato
Collocato prima dei chirografari
- Ad esempio: compensi dei professionisti degli ultimi due anni, crediti delle imprese artigiane, entro i limiti di legge (art. 2751-bis c.c.)
- Va indicato espressamente nella domanda
- Il pagamento integrale non è garantito: dipende dall'attivo e dalla collocazione del credito
Credito chirografario
Soddisfatto per ultimo
- La maggior parte dei crediti commerciali
- Soddisfatto in proporzione, dopo prededucibili e privilegiati
- Gli interessi sono sospesi agli effetti del concorso dall'apertura della procedura (art. 154 CCII)
I crediti prededucibili, sorti ad esempio in funzione o in occasione della procedura, hanno una disciplina propria e non vanno confusi con quelli privilegiati. Le prospettive di recupero dipendono dal patrimonio disponibile e dal numero di creditori: indicare correttamente la prelazione, quando spetta, può fare una differenza concreta.
La nota di variazione IVA
Per le procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021, il creditore soggetto passivo IVA può emettere una nota di variazione in diminuzione per il corrispettivo non incassato già dalla data di apertura della procedura, senza attenderne la conclusione (art. 26, comma 3-bis, d.P.R. 633/1972, introdotto dal D.L. 73/2021). Per le procedure aperte prima valgono le regole precedenti, che richiedono in linea generale l'infruttuosità della procedura.
- La nota va emessa nel rispetto dei termini previsti dalla normativa IVA: non è un diritto senza scadenza.
- Se in seguito il credito viene pagato, in tutto o in parte, occorre una corrispondente variazione in aumento.
- Non è un pagamento della procedura, ma una rettifica fiscale: riduce il danno economico, non estingue il credito.
Su termini e modalità conviene coordinarsi con il proprio commercialista.
Insinuazione al passivo
Esame del credito e della procedura, redazione e invio della domanda al curatore, indicazione delle prelazioni, assistenza fino alla verifica dello stato passivo ed eventuale opposizione.
Domande frequenti
Come scopro se il mio cliente è in liquidazione giudiziale?
Dalla visura camerale e dal Registro delle imprese. I creditori noti ricevono anche l'avviso del curatore all'indirizzo PEC, ma conviene non attenderlo per attivarsi.
Posso presentare la domanda da solo?
Sì, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dal creditore, senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato. Deve però rispettare requisiti formali precisi: un errore sulla prelazione o sulla documentazione può ridurre o compromettere il recupero.
Avevo già un decreto ingiuntivo: vale ancora?
Il decreto ingiuntivo non divenuto definitivo prima dell'apertura della procedura in genere non è opponibile alla procedura: il credito va comunque insinuato e verificato. Il caso va esaminato in concreto.
Posso agire contro il fideiussore del debitore fallito?
Sì. La procedura riguarda il debitore che vi è sottoposto: verso fideiussori e coobbligati non sottoposti a procedura si può agire con gli strumenti ordinari.
Quanto tempo ci vuole per essere pagati?
Dipende dalla durata della liquidazione e dalla vendita dei beni: le ripartizioni possono arrivare anche dopo anni.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
