Quando un cliente paga in ritardo, il credito non resta fermo: dal giorno dopo la scadenza maturano interessi di mora a un tasso molto più alto di quello legale ordinario. Molte imprese non li chiedono, semplicemente perché non sanno quanto valgono.
In questa guida: quando si applicano, quanto valgono oggi e come calcolarli in pochi secondi.
Indice
Quando si applicano
Si applica il D.Lgs. 231/2002
Transazioni commerciali
- Tra imprese
- Tra imprese e professionisti
- Tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione
Non si applica
Altri rapporti
- Con i consumatori: valgono le regole generali del codice civile sulla mora (artt. 1224 e 1284 c.c.)
- Tra privati
- Risarcimento dei danni
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002). La diffida resta comunque utile per interrompere la prescrizione e sollecitare il pagamento.
Gli interessi di mora non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 3 D.Lgs. 231/2002). Una semplice difficoltà economica non basta.
I termini di pagamento
| Situazione | Termine |
|---|---|
| Nessun termine pattuito | 30 giorni dal ricevimento della fattura; se la data di ricevimento è incerta, o la fattura arriva prima della merce o della prestazione, dal ricevimento della merce o dalla prestazione; se è prevista una verifica di conformità, dalla sua conclusione |
| Termine pattuito tra imprese | Fino a 60 giorni; oltre, solo se espressamente concordato per iscritto e non gravemente iniquo per il creditore |
| Pubblica amministrazione debitrice | Di regola 30 giorni; termini più lunghi solo nei casi previsti dalla legge |
Le clausole che escludono o limitano in modo gravemente iniquo gli interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero sono nulle (art. 7 D.Lgs. 231/2002). Il fornitore più debole è tutelato anche se ha firmato condizioni sfavorevoli.
Quanto vale il tasso oggi
Il tasso si compone del tasso di riferimento della Banca centrale europea, fissato ogni semestre e pubblicato dal Ministero dell'economia, maggiorato di 8 punti percentuali.
| Semestre | Tasso BCE di riferimento | Tasso di mora |
|---|---|---|
| 1° semestre 2023 | 2,50% | 10,50% |
| 2° semestre 2023 | 4,00% | 12,00% |
| 1° semestre 2024 | 4,50% | 12,50% |
| 2° semestre 2024 | 4,25% | 12,25% |
| 1° semestre 2025 | 3,15% | 11,15% |
| 2° semestre 2025 | 2,15% | 10,15% |
| 1° semestre 2026 | 2,15% | 10,15% |
| 2° semestre 2026 | 2,40% | 10,40% |
Fonte: comunicati del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione è più alta. Dal 2020 al 2022 il tasso era dell'8%. La maggiorazione di 8 punti vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013; per quelle precedenti si applicava una maggiorazione diversa.
Calcola gli interessi
Inserisci importo, scadenza e data di pagamento: il calcolatore applica il tasso di ciascun semestre per i giorni di ritardo che vi ricadono.
Calcola gli interessi di mora
Per le transazioni commerciali tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 231/2002), dal 2020 a oggi.
| Periodo | Tasso | Giorni | Interessi |
|---|
Indicare un importo e una data di scadenza anteriore alla data di pagamento, non prima del 2020.
Calcolo indicativo, al tasso legale di mora (tasso BCE di riferimento + 8 punti), semestre per semestre e su base 365 giorni. Non considera tassi diversi pattuiti nel contratto, la maggiorazione prevista per i prodotti agricoli e alimentari, né pagamenti parziali.
| Esempio | Valore |
|---|---|
| Fattura | 5.000 € |
| Ritardo | 90 giorni nel 2° semestre 2026 |
| Interessi (5.000 × 10,40% × 90 / 365) | 128,22 € |
| Importo forfettario | 40,00 € |
| Totale oltre al capitale | 168,22 € |
Come chiederli in concreto
- Nella diffida: indicare capitale, interessi maturati fino alla data della lettera e quelli che continueranno a maturare fino al saldo.
- Nel decreto ingiuntivo: chiedere gli interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al pagamento effettivo.
- Nella trattativa: gli interessi sono una leva. Rinunciarvi in cambio di un pagamento rapido e certo può essere una scelta conveniente, purché messa per iscritto.
Messa in mora redatta dall'avvocato
Esame dei documenti, diffida firmata e inviata con PEC o raccomandata A/R entro 48 ore lavorative dalla ricezione completa della documentazione.
Domande frequenti
Gli interessi di mora si applicano anche se non li ho indicati in fattura?
Sì. Nelle transazioni commerciali decorrono per legge dal giorno successivo alla scadenza, salvo diverso accordo tra le parti nei limiti dell'art. 7 D.Lgs. 231/2002.
Quale tasso si usa se il ritardo dura più semestri?
Per ciascun semestre si applica il tasso in vigore in quel semestre. Il calcolatore di questa pagina segue questo criterio.
I 40 € spettano per ogni fattura?
Sì: secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea l'importo forfettario di 40 € spetta per ciascun pagamento effettuato in ritardo, anche se i pagamenti derivano da un unico contratto o vengono chiesti con un'unica domanda (tra le altre, causa C-78/22). Per dieci fatture pagate in ritardo possono quindi spettare 400 €, oltre agli interessi. Il giudice non può ridurre questo importo minimo.
Posso chiedere anche le spese dell'avvocato?
Oltre ai 40 € forfettari, il creditore può chiedere il risarcimento del maggior danno che dimostra di aver subito, compresi i costi ragionevoli di assistenza professionale per il recupero del credito (art. 6 D.Lgs. 231/2002).
E se il debitore è un consumatore?
Il D.Lgs. 231/2002 non si applica e valgono le regole generali. Dalla mora sono dovuti gli interessi moratori: al tasso convenzionale, se pattuito e nei limiti di legge, altrimenti al tasso legale (artt. 1224 e 1284 c.c.). Se le parti non hanno fissato il tasso, dalla domanda giudiziale si applica quello previsto per le transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.).
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
