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Interessi di mora tra imprese: come si calcolano (con calcolatore)

Quando un cliente paga in ritardo, il credito non resta fermo: dal giorno dopo la scadenza maturano interessi di mora a un tasso molto più alto di quello legale ordinario. Molte imprese non li chiedono, semplicemente perché non sanno quanto valgono.

In questa guida: quando si applicano, quanto valgono oggi e come calcolarli in pochi secondi.

Indice
  1. Quando si applicano
  2. I termini di pagamento
  3. Quanto vale il tasso oggi
  4. Calcola gli interessi
  5. Come chiederli in concreto

Quando si applicano

Si applica il D.Lgs. 231/2002

Transazioni commerciali

  • Tra imprese
  • Tra imprese e professionisti
  • Tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione

Non si applica

Altri rapporti

  • Con i consumatori: valgono le regole generali del codice civile sulla mora (artt. 1224 e 1284 c.c.)
  • Tra privati
  • Risarcimento dei danni
Nessuna diffida necessaria

Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002). La diffida resta comunque utile per interrompere la prescrizione e sollecitare il pagamento.

Quando il debitore non deve gli interessi

Gli interessi di mora non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 3 D.Lgs. 231/2002). Una semplice difficoltà economica non basta.

I termini di pagamento

Termini di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 4 D.Lgs. 231/2002)
SituazioneTermine
Nessun termine pattuito30 giorni dal ricevimento della fattura; se la data di ricevimento è incerta, o la fattura arriva prima della merce o della prestazione, dal ricevimento della merce o dalla prestazione; se è prevista una verifica di conformità, dalla sua conclusione
Termine pattuito tra impreseFino a 60 giorni; oltre, solo se espressamente concordato per iscritto e non gravemente iniquo per il creditore
Pubblica amministrazione debitriceDi regola 30 giorni; termini più lunghi solo nei casi previsti dalla legge
Clausole che escludono gli interessi

Le clausole che escludono o limitano in modo gravemente iniquo gli interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero sono nulle (art. 7 D.Lgs. 231/2002). Il fornitore più debole è tutelato anche se ha firmato condizioni sfavorevoli.

Quanto vale il tasso oggi

Il tasso si compone del tasso di riferimento della Banca centrale europea, fissato ogni semestre e pubblicato dal Ministero dell'economia, maggiorato di 8 punti percentuali.

Tasso degli interessi di mora per semestre
SemestreTasso BCE di riferimentoTasso di mora
1° semestre 20232,50%10,50%
2° semestre 20234,00%12,00%
1° semestre 20244,50%12,50%
2° semestre 20244,25%12,25%
1° semestre 20253,15%11,15%
2° semestre 20252,15%10,15%
1° semestre 20262,15%10,15%
2° semestre 20262,40%10,40%

Fonte: comunicati del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione è più alta. Dal 2020 al 2022 il tasso era dell'8%. La maggiorazione di 8 punti vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013; per quelle precedenti si applicava una maggiorazione diversa.

Calcola gli interessi

Inserisci importo, scadenza e data di pagamento: il calcolatore applica il tasso di ciascun semestre per i giorni di ritardo che vi ricadono.

Strumento

Calcola gli interessi di mora

Per le transazioni commerciali tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 231/2002), dal 2020 a oggi.

Calcolo indicativo, al tasso legale di mora (tasso BCE di riferimento + 8 punti), semestre per semestre e su base 365 giorni. Non considera tassi diversi pattuiti nel contratto, la maggiorazione prevista per i prodotti agricoli e alimentari, né pagamenti parziali.

Un esempio di calcolo
EsempioValore
Fattura5.000 €
Ritardo90 giorni nel 2° semestre 2026
Interessi (5.000 × 10,40% × 90 / 365)128,22 €
Importo forfettario40,00 €
Totale oltre al capitale168,22 €

Come chiederli in concreto

  • Nella diffida: indicare capitale, interessi maturati fino alla data della lettera e quelli che continueranno a maturare fino al saldo.
  • Nel decreto ingiuntivo: chiedere gli interessi di mora dalla scadenza di ciascuna fattura al pagamento effettivo.
  • Nella trattativa: gli interessi sono una leva. Rinunciarvi in cambio di un pagamento rapido e certo può essere una scelta conveniente, purché messa per iscritto.
Servizio dello studio

Messa in mora redatta dall'avvocato

Esame dei documenti, diffida firmata e inviata con PEC o raccomandata A/R entro 48 ore lavorative dalla ricezione completa della documentazione.

100 €tutto compreso, spese di invio incluse
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Domande frequenti

Gli interessi di mora si applicano anche se non li ho indicati in fattura?

Sì. Nelle transazioni commerciali decorrono per legge dal giorno successivo alla scadenza, salvo diverso accordo tra le parti nei limiti dell'art. 7 D.Lgs. 231/2002.

Quale tasso si usa se il ritardo dura più semestri?

Per ciascun semestre si applica il tasso in vigore in quel semestre. Il calcolatore di questa pagina segue questo criterio.

I 40 € spettano per ogni fattura?

Sì: secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea l'importo forfettario di 40 € spetta per ciascun pagamento effettuato in ritardo, anche se i pagamenti derivano da un unico contratto o vengono chiesti con un'unica domanda (tra le altre, causa C-78/22). Per dieci fatture pagate in ritardo possono quindi spettare 400 €, oltre agli interessi. Il giudice non può ridurre questo importo minimo.

Posso chiedere anche le spese dell'avvocato?

Oltre ai 40 € forfettari, il creditore può chiedere il risarcimento del maggior danno che dimostra di aver subito, compresi i costi ragionevoli di assistenza professionale per il recupero del credito (art. 6 D.Lgs. 231/2002).

E se il debitore è un consumatore?

Il D.Lgs. 231/2002 non si applica e valgono le regole generali. Dalla mora sono dovuti gli interessi moratori: al tasso convenzionale, se pattuito e nei limiti di legge, altrimenti al tasso legale (artt. 1224 e 1284 c.c.). Se le parti non hanno fissato il tasso, dalla domanda giudiziale si applica quello previsto per le transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.).

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

Prima valutazione del caso

La situazione può essere descritta in pochi passaggi. Lo studio risponde entro un giorno lavorativo indicando il percorso e il compenso.

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