Chi ha subito un danno da cure spesso attende a lungo prima di muoversi: le terapie, i dubbi, il timore di sbagliare. Nel frattempo il termine di prescrizione corre: una volta scaduto, basta che la struttura o il medico lo facciano valere perché il diritto al risarcimento sia perso.
Ecco quali termini si applicano, da quando si contano e come si interrompono.
Indice
I termini, caso per caso
| Chi agisce | Nei confronti di | Termine |
|---|---|---|
| Paziente | Struttura sanitaria, pubblica o privata | 10 anni |
| Paziente | Medico che opera nella struttura, salvo rapporto contrattuale diretto | 5 anni |
| Paziente | Medico libero professionista con cui c'era un rapporto diretto | 10 anni |
| Eredi del paziente deceduto | Per i diritti che spettavano al paziente | Lo stesso termine che spettava al paziente |
| Familiari | Per il danno subito in proprio, come la perdita del rapporto parentale | 5 anni |
Riferimenti: art. 7 L. 24/2017; artt. 2946 e 2947 c.c. Per il danno subito in proprio dai familiari: Cass. civ., sez. III, n. 14471/2022. Per i fatti anteriori alla legge Gelli-Bianco (aprile 2017) il regime applicabile va verificato caso per caso.
Il rapporto di cura intercorre tra la struttura e il paziente. Il familiare che chiede il risarcimento di un danno proprio è un terzo rispetto a quel rapporto: la sua azione è extracontrattuale e si prescrive in cinque anni, anche quando è rivolta contro la struttura. Fanno eccezione i casi in cui il contratto di cura tutela direttamente anche il familiare, come avviene in alcune prestazioni legate alla gravidanza e al parto: qui il termine può essere di dieci anni.
Da quando si contano
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Nei danni alla salute, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 581/2008) hanno chiarito che il termine non parte necessariamente dal giorno della condotta, né da quello in cui la malattia si manifesta, ma da quando il danno può essere percepito, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, come danno ingiusto conseguente alla condotta di un terzo.
Il danno si vede subito
Un esito chirurgico evidente, un'invalidità immediata: il termine può decorrere da quel momento, se il danno è già riconoscibile come possibile conseguenza delle cure e non come una complicanza inevitabile.
Il danno emerge dopo
Una diagnosi mancata che si scopre mesi o anni dopo: si guarda a quando era ragionevolmente possibile collegare il danno alle cure.
Il criterio è oggettivo
Non conta solo quando la persona si è convinta dell'errore, ma quando avrebbe potuto rendersene conto con l'ordinaria diligenza.
La decorrenza è spesso oggetto di contestazione. Se esiste un dubbio, conviene ragionare sulla data più prudente e interrompere la prescrizione per tempo.
Come si interrompe
- Una richiesta scritta di risarcimento, che indichi il fatto e manifesti chiaramente la volontà di essere risarciti, inviata con PEC o raccomandata A/R, interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.): dalla ricezione decorre un nuovo termine (art. 2945 c.c.). Non serve indicare già l'importo; una semplice richiesta di chiarimenti o della cartella clinica, invece, non basta.
- La domanda di mediazione, dal momento in cui è comunicata alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8 D.Lgs. 28/2010). Se si chiude senza accordo, i tempi per agire vanno verificati subito.
- Dopo la consulenza tecnica preventiva, la causa avviata entro 90 giorni dal deposito della relazione, o dalla scadenza dei sei mesi, conserva gli effetti della domanda (art. 8 L. 24/2017). È un termine processuale, distinto da quello di prescrizione: vanno tenuti d'occhio entrambi.
- Il riconoscimento del diritto da parte della struttura o del medico interrompe anch'esso la prescrizione.
Se struttura e medico rispondono in solido, l'atto che interrompe la prescrizione verso uno ha effetto anche verso gli altri (art. 1310 c.c.). Ma la solidarietà va verificata caso per caso: è prudente indirizzare la richiesta a ciascun soggetto nei cui confronti si intende agire.
Se il fatto costituisce reato
Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile per il risarcimento del danno extracontrattuale (art. 2947, c. 3, c.c.). Se però il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, o interviene una sentenza penale irrevocabile, si torna ai termini ordinari, che decorrono da quel momento. È un'ipotesi da verificare caso per caso: la sola gravità delle lesioni non basta.
Verifica il tuo caso
Per un primo orientamento puoi usare lo strumento Verifica i tuoi tempi nella pagina dedicata alla responsabilità medica. Il risultato è indicativo: decorrenza e interruzioni vanno verificate sui documenti.
Valutazione del caso
Descrivi la situazione in poche righe, senza inviare documenti sanitari. Lo studio risponde entro un giorno lavorativo e indica se e come procedere.
Domande frequenti
Sono passati più di cinque anni: ho ancora tempo?
Verso la struttura, di regola sì, perché il termine è di dieci anni. Verso il medico che opera nella struttura il termine di cinque anni potrebbe essere scaduto, salvo interruzioni. Conviene verificare subito.
Una mail all'ospedale basta a interrompere la prescrizione?
È più sicuro usare la PEC o la raccomandata A/R, che provano la ricezione. La richiesta deve essere chiara: deve manifestare la volontà di ottenere il risarcimento.
La richiesta della cartella clinica interrompe la prescrizione?
Di per sé no: è una richiesta di documenti, non di risarcimento. Per interrompere la prescrizione serve una richiesta che manifesti la volontà di essere risarciti.
Il termine vale anche per i fatti precedenti alla legge Gelli-Bianco?
I termini di dieci anni per la responsabilità contrattuale e di cinque per quella extracontrattuale derivano dal codice civile. L'applicazione ai fatti anteriori al 2017 della distinzione tra struttura e medico va verificata caso per caso.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
