Una lettera di un paziente o di un avvocato, una PEC della struttura, un ricorso per consulenza tecnica preventiva: per un medico è un momento difficile, e la tentazione di rispondere subito, per spiegare o per difendersi, è forte.
Le prime scelte, invece, conviene ponderarle. Ecco cosa fare, quali termini rispettare e come cambia la responsabilità a seconda della propria posizione.
Indice
Le prime mosse
Non rispondere d'impulso
Una spiegazione scritta al paziente o al suo avvocato può contenere ammissioni o ricostruzioni difficili da correggere.
Avvisa l'assicurazione
Subito, e comunque nei termini della polizza. Per le polizze conformi al D.M. 232/2023 il termine è di 30 giorni da quando la richiesta è pervenuta o ne hai avuto conoscenza (art. 5, c. 3), in deroga ai tre giorni dell'art. 1913 c.c. Un avviso omesso per colpa può ridurre l'indennizzo; se l'omissione è dolosa, si perde (art. 1915 c.c.).
Ricostruisci i fatti
Recupera la documentazione e scrivi una cronologia finché il ricordo è preciso. Non modificare né integrare la documentazione già redatta.
Non alterare, retrodatare o modificare la documentazione originaria: può avere conseguenze gravi, anche penali. Eventuali precisazioni seguono le procedure tracciabili della struttura; la ricostruzione dei fatti a fini difensivi va fatta in una memoria separata, con l'assistenza del proprio legale.
La tua responsabilità dipende dalla tua posizione
| Posizione | Verso il paziente | Verso la struttura |
|---|---|---|
| Dipendente o convenzionato con una struttura | Extracontrattuale (art. 2043 c.c.): il paziente deve provare colpa, danno e nesso causale; prescrizione di cinque anni | Solo per dolo o colpa grave: davanti alla Corte dei conti se la struttura è pubblica, con azione di rivalsa se è privata. Per la colpa grave, entro il triplo del maggior reddito professionale annuo (art. 9, c. 5-6) |
| Libero professionista con il paziente diretto | Contrattuale (art. 1218 c.c.): se il paziente prova danno e nesso causale, spetta al medico provare che l'esito non gli è imputabile; prescrizione di dieci anni | Non c'è una struttura che risponde in sua vece |
| Libero professionista che si avvale di una struttura | Contrattuale, se ha assunto direttamente l'obbligazione con il paziente; può rispondere anche la struttura, secondo il rapporto concreto | Rivalsa per dolo o colpa grave; il limite del triplo non si applica a chi ha assunto direttamente l'obbligazione con il paziente (art. 9, c. 6, e art. 10, c. 2) |
Sintesi degli artt. 7, 9 e 10 L. 24/2017. Ogni posizione va verificata sul contratto e sulla polizza concreti.
Per un orientamento rapido puoi usare lo strumento Che responsabilità hai?.
Se la richiesta arriva alla struttura
Quando il paziente agisce contro la struttura o la sua assicurazione, queste devono comunicare al medico l'instaurazione del giudizio, con copia dell'atto introduttivo, entro 45 giorni dalla notifica, e l'avvio di trattative stragiudiziali, con l'invito a parteciparvi. La comunicazione si fa con PEC o raccomandata A/R (art. 13 L. 24/2017).
L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione precludono l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti del medico. Non incidono invece su un'eventuale azione che il paziente rivolga direttamente al medico. Conserva la comunicazione ricevuta e la relativa data.
La struttura ha pagato: devi rimborsare?
Non necessariamente. Che la struttura o la sua assicurazione abbiano risarcito il paziente non significa che il medico sia responsabile, né che debba restituire le somme. La legge Gelli-Bianco pone limiti precisi (art. 9 L. 24/2017):
- La rivalsa è ammessa solo per dolo o colpa grave.
- Se il medico non è stato parte del giudizio o della trattativa, la rivalsa va esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal pagamento.
- La sentenza pronunciata contro la struttura non fa stato nel giudizio di rivalsa, se il medico non vi ha partecipato.
- La transazione conclusa dalla struttura non è mai opponibile al medico nel giudizio di rivalsa.
- Per la colpa grave, la somma è limitata al triplo del maggior reddito professionale annuo, salvo per chi ha assunto direttamente l'obbligazione con il paziente.
Essere coinvolti fin dall'inizio, nella trattativa o nella consulenza tecnica, permette di difendere la propria posizione prima che la vicenda si chiuda senza di te.
La consulenza tecnica preventiva
Prima della causa, il paziente deve promuovere una consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o una mediazione (art. 8 L. 24/2017). Nella consulenza un collegio di consulenti nominati dal giudice valuta i fatti e tenta la conciliazione tra le parti.
- La partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le assicurazioni.
- Chi non partecipa può essere condannato, qualunque sia l'esito della causa, alle spese della consulenza e del giudizio, e a una pena pecuniaria.
- Il collegio non decide la causa, ma la sua relazione pesa molto sulla trattativa e sul giudizio: conviene parteciparvi con un proprio consulente di parte. Verifica prima se sei effettivamente parte del procedimento.
La polizza: cosa controllare
- Claims made: conta la data della prima richiesta di risarcimento, non solo quella della prestazione.
- Retroattività: la copertura dei fatti accaduti nei dieci anni precedenti la stipula, purché denunciati durante la vigenza (art. 11 L. 24/2017).
- Ultrattività: in caso di cessazione definitiva dell'attività, la copertura delle richieste presentate per la prima volta nei dieci anni successivi, per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza, compreso il periodo di retroattività. La garanzia si estende agli eredi.
- Colpa grave: per chi opera in una struttura è obbligatoria una polizza a proprio carico per la colpa grave (art. 10, c. 3). Copre la rivalsa e la responsabilità amministrativa: non sempre anche le richieste dirette del paziente.
- Massimali ed esclusioni: adeguati all'attività svolta e conformi ai requisiti minimi del D.M. 15 dicembre 2023, n. 232.
Valutazione della richiesta di risarcimento
Esame della richiesta e dei documenti, verifica della posizione assicurativa, indicazioni scritte sui passi da compiere e colloquio con l'avvocato. Consulenza medico-legale e difesa successiva con preventivo a parte.
Se arriva anche una denuncia penale
Accanto alla richiesta di risarcimento può esserci un procedimento penale, ad esempio per lesioni o omicidio colposo. Il profilo penale segue regole proprie: l'art. 590-sexies c.p., come interpretato dalle Sezioni Unite penali (n. 8770/2018), esclude la punibilità solo per l'imperizia, quando sono state rispettate linee guida adeguate al caso concreto. Va affidato da subito a un difensore, e l'esito penale non decide da solo quello civile. Le dichiarazioni rese in un ambito possono avere effetti nell'altro: le due difese vanno coordinate.
Domande frequenti
Devo rispondere alla lettera del paziente?
Non è obbligatorio rispondere subito, e conviene non farlo prima di aver avvisato l'assicurazione e fatto esaminare la richiesta. Una risposta può essere opportuna, ma va calibrata.
Sono dipendente di un ospedale: rischio di pagare personalmente?
Verso il paziente risponde in via principale la struttura. La rivalsa nei confronti del medico è ammessa solo per dolo o colpa grave e, per la colpa grave, con un limite pari al triplo del maggior reddito professionale annuo. Per questo la polizza per la colpa grave è obbligatoria.
La struttura non mi ha comunicato nulla: cosa succede?
Se la struttura o la sua assicurazione non comunicano l'avvio del giudizio o delle trattative nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 L. 24/2017, le azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti del medico non sono ammissibili.
Ho chiuso l'attività: sono ancora coperto?
La legge prevede che le polizze garantiscano un periodo di ultrattività di dieci anni per le richieste presentate dopo la cessazione definitiva dell'attività, per fatti avvenuti durante la vigenza. Va verificato sul testo della propria polizza.
La struttura ha transatto con il paziente: devo pagare?
No, non automaticamente. La transazione non è opponibile al medico nel giudizio di rivalsa, e la rivalsa richiede comunque dolo o colpa grave (art. 9 L. 24/2017).
Quanto costa la valutazione dello studio?
150 €, tutto compreso: esame della richiesta e dei documenti, verifica della posizione assicurativa, indicazioni scritte e colloquio con l'avvocato. Non comprende la consulenza medico-legale, la corrispondenza con la compagnia né la successiva difesa, per le quali lo studio indica un preventivo scritto prima di procedere.
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
