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Prescrizione dei crediti: entro quando si può chiedere il pagamento

"Ho tempo dieci anni": è la risposta più frequente, ed è vera solo in parte. Molti crediti si prescrivono in tempi più brevi, e per alcuni il termine è di un anno appena.

Vediamo i termini principali, come si interrompe la prescrizione e quali errori fanno perdere un credito che si poteva recuperare.

Indice
  1. I termini principali
  2. Le prescrizioni presuntive: brevi, ma superabili
  3. Come si interrompe
  4. Tre errori che fanno perdere il credito
  5. Se il credito è vicino alla prescrizione

I termini principali

Termini di prescrizione più ricorrenti
CreditoTermineNorma
Regola generale: fatture tra imprese, prestiti, contratti10 anniart. 2946 c.c.
Risarcimento del danno da fatto illecito5 anniart. 2947 c.c.
Canoni di locazione, interessi e somme da pagare periodicamente ad anno o a termini più brevi5 anniart. 2948 c.c.
Compensi dei professionisti3 anni (presuntiva), ma 10 anni se l'incarico è conferito per iscrittoart. 2956 c.c.
Prezzo delle merci vendute da commercianti a chi non ne fa commercio1 anno (presuntiva), ma 10 anni se vi è contratto scrittoart. 2955 c.c.
Credito accertato con sentenza passata in giudicato10 anni, anche se il termine originario era più breveart. 2953 c.c.

La tabella riporta i casi più frequenti; per molti rapporti esistono termini speciali. Il calcolo va fatto sul caso concreto.

Da quando si conta

La prescrizione ordinaria decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): se è pattuito un termine di pagamento, dalla scadenza concordata, e non dalla data di emissione della fattura.

Prescrizioni presuntive: si conta dalla prestazione

Per le prescrizioni presuntive, ad esempio quelle dei professionisti e dei commercianti al dettaglio, il termine decorre dal compimento della prestazione o dalla conclusione dell'incarico (art. 2957 c.c.), a prescindere dall'emissione della fattura.

La prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico è conferito per iscritto: in quel caso si applica il termine ordinario di dieci anni (tra le altre, Cass. n. 15566/2024).

Le prescrizioni presuntive: brevi, ma superabili

Per alcuni crediti, come i compensi dei professionisti o il prezzo delle merci vendute ai consumatori, la legge presume che dopo un certo tempo il pagamento sia avvenuto. Sono le prescrizioni presuntive.

Prescrizione ordinaria

artt. 2934 ss. c.c.

  • Il diritto si estingue
  • Il debitore non deve dimostrare di aver pagato
  • Si evita interrompendola in tempo

Prescrizione presuntiva

artt. 2954-2956 c.c.

  • Si presume che il debito sia stato pagato
  • Cade se il debitore ammette in giudizio di non aver pagato
  • Si supera con il giuramento decisorio o con l'ammissione in giudizio del debitore

In pratica: se il debitore ammette in giudizio di non aver pagato, anche implicitamente, ad esempio contestando l'esistenza del debito o l'importo richiesto, la presunzione cade e l'eccezione viene rigettata (art. 2959 c.c.).

E se il debitore riconosce il debito fuori dal giudizio?

Un'ammissione resa fuori dal giudizio, ad esempio in una lettera, non comporta di per sé il rigetto dell'eccezione ai sensi dell'art. 2959 c.c. (Cass. n. 35211/2021). Ha però un effetto importante: se il termine non è ancora scaduto, il riconoscimento del debito lo interrompe (art. 2944 c.c.); se è già scaduto, può valere come rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.).

Anche la prescrizione presuntiva, quindi, impone di muoversi per tempo.

Come si interrompe

  1. Atto scrittoDiffida o messa in mora

    Qualsiasi atto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), purché giunga al destinatario: PEC o raccomandata con ricevuta.

  2. RiconoscimentoAmmissione del debitore

    Anche il riconoscimento del debito da parte del debitore, ad esempio una richiesta di dilazione per iscritto, interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.).

  3. Domanda giudizialeRicorso o citazione

    Con la domanda giudiziale l'interruzione dura fino alla sentenza definitiva (art. 2945 c.c.).

  4. EffettoIl termine riparte da zero

    Dopo l'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione della stessa durata.

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Tre errori che fanno perdere il credito

01

Contare dalla data sbagliata

Si conta dalla scadenza del pagamento, non dalla prestazione o dall'ultimo sollecito telefonico.

02

Affidarsi a email e messaggi

Un sollecito per email ordinaria o WhatsApp può essere contestato: per interrompere serve un atto di cui si possa provare la ricezione.

03

Credere che basti "dieci anni"

Per compensi professionali, canoni o vendite al dettaglio i termini sono più brevi. Conviene verificarli subito.

Se il credito è vicino alla prescrizione

Il primo passo è interrompere subito il termine con una diffida. Poi si valuta lo strumento più adatto per ottenere il pagamento, di solito il decreto ingiuntivo. Se il debitore eccepisce la prescrizione, sarà decisivo dimostrare le date: scadenze, diffide, ricevute.

Domande frequenti

Un sollecito telefonico interrompe la prescrizione?

No. Serve un atto scritto che giunga al debitore, oppure un riconoscimento del debito da parte sua.

Quante volte si può interrompere la prescrizione?

Non c'è un limite: ogni atto interruttivo fa ripartire un nuovo periodo della stessa durata.

Il giudice può dichiarare prescritto il credito anche se il debitore non lo chiede?

No. La prescrizione deve essere eccepita dal debitore (art. 2938 c.c.).

Dopo la sentenza quanto tempo ho per farla eseguire?

Il credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni, anche se il termine originario era più breve (art. 2953 c.c.).

Avv. Giuseppe Chierchia
Avv. Giuseppe Chierchia

Avvocato civilista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Sedi a Gragnano e a Milano.

Lo studio

Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

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