"Ho tempo dieci anni": è la risposta più frequente, ed è vera solo in parte. Molti crediti si prescrivono in tempi più brevi, e per alcuni il termine è di un anno appena.
Vediamo i termini principali, come si interrompe la prescrizione e quali errori fanno perdere un credito che si poteva recuperare.
Indice
I termini principali
| Credito | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Regola generale: fatture tra imprese, prestiti, contratti | 10 anni | art. 2946 c.c. |
| Risarcimento del danno da fatto illecito | 5 anni | art. 2947 c.c. |
| Canoni di locazione, interessi e somme da pagare periodicamente ad anno o a termini più brevi | 5 anni | art. 2948 c.c. |
| Compensi dei professionisti | 3 anni (presuntiva), ma 10 anni se l'incarico è conferito per iscritto | art. 2956 c.c. |
| Prezzo delle merci vendute da commercianti a chi non ne fa commercio | 1 anno (presuntiva), ma 10 anni se vi è contratto scritto | art. 2955 c.c. |
| Credito accertato con sentenza passata in giudicato | 10 anni, anche se il termine originario era più breve | art. 2953 c.c. |
La tabella riporta i casi più frequenti; per molti rapporti esistono termini speciali. Il calcolo va fatto sul caso concreto.
La prescrizione ordinaria decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): se è pattuito un termine di pagamento, dalla scadenza concordata, e non dalla data di emissione della fattura.
Per le prescrizioni presuntive, ad esempio quelle dei professionisti e dei commercianti al dettaglio, il termine decorre dal compimento della prestazione o dalla conclusione dell'incarico (art. 2957 c.c.), a prescindere dall'emissione della fattura.
La prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico è conferito per iscritto: in quel caso si applica il termine ordinario di dieci anni (tra le altre, Cass. n. 15566/2024).
Le prescrizioni presuntive: brevi, ma superabili
Per alcuni crediti, come i compensi dei professionisti o il prezzo delle merci vendute ai consumatori, la legge presume che dopo un certo tempo il pagamento sia avvenuto. Sono le prescrizioni presuntive.
Prescrizione ordinaria
artt. 2934 ss. c.c.
- Il diritto si estingue
- Il debitore non deve dimostrare di aver pagato
- Si evita interrompendola in tempo
Prescrizione presuntiva
artt. 2954-2956 c.c.
- Si presume che il debito sia stato pagato
- Cade se il debitore ammette in giudizio di non aver pagato
- Si supera con il giuramento decisorio o con l'ammissione in giudizio del debitore
In pratica: se il debitore ammette in giudizio di non aver pagato, anche implicitamente, ad esempio contestando l'esistenza del debito o l'importo richiesto, la presunzione cade e l'eccezione viene rigettata (art. 2959 c.c.).
Un'ammissione resa fuori dal giudizio, ad esempio in una lettera, non comporta di per sé il rigetto dell'eccezione ai sensi dell'art. 2959 c.c. (Cass. n. 35211/2021). Ha però un effetto importante: se il termine non è ancora scaduto, il riconoscimento del debito lo interrompe (art. 2944 c.c.); se è già scaduto, può valere come rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.).
Anche la prescrizione presuntiva, quindi, impone di muoversi per tempo.
Come si interrompe
- Atto scrittoDiffida o messa in mora
Qualsiasi atto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), purché giunga al destinatario: PEC o raccomandata con ricevuta.
- RiconoscimentoAmmissione del debitore
Anche il riconoscimento del debito da parte del debitore, ad esempio una richiesta di dilazione per iscritto, interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.).
- Domanda giudizialeRicorso o citazione
Con la domanda giudiziale l'interruzione dura fino alla sentenza definitiva (art. 2945 c.c.).
- EffettoIl termine riparte da zero
Dopo l'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione della stessa durata.
Per un credito vicino alla scadenza del termine, una diffida inviata con PEC o raccomandata A/R è il modo più rapido ed economico per mettersi al sicuro.
Messa in mora redatta dall'avvocato
Esame dei documenti, diffida firmata e inviata con PEC o raccomandata A/R entro 48 ore lavorative dalla ricezione completa della documentazione.
Tre errori che fanno perdere il credito
Contare dalla data sbagliata
Si conta dalla scadenza del pagamento, non dalla prestazione o dall'ultimo sollecito telefonico.
Affidarsi a email e messaggi
Un sollecito per email ordinaria o WhatsApp può essere contestato: per interrompere serve un atto di cui si possa provare la ricezione.
Credere che basti "dieci anni"
Per compensi professionali, canoni o vendite al dettaglio i termini sono più brevi. Conviene verificarli subito.
Se il credito è vicino alla prescrizione
Il primo passo è interrompere subito il termine con una diffida. Poi si valuta lo strumento più adatto per ottenere il pagamento, di solito il decreto ingiuntivo. Se il debitore eccepisce la prescrizione, sarà decisivo dimostrare le date: scadenze, diffide, ricevute.
Domande frequenti
Un sollecito telefonico interrompe la prescrizione?
No. Serve un atto scritto che giunga al debitore, oppure un riconoscimento del debito da parte sua.
Quante volte si può interrompere la prescrizione?
Non c'è un limite: ogni atto interruttivo fa ripartire un nuovo periodo della stessa durata.
Il giudice può dichiarare prescritto il credito anche se il debitore non lo chiede?
No. La prescrizione deve essere eccepita dal debitore (art. 2938 c.c.).
Dopo la sentenza quanto tempo ho per farla eseguire?
Il credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni, anche se il termine originario era più breve (art. 2953 c.c.).
Questo contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto.
