Responsabilità medica
Lo studio assiste i pazienti e i loro familiari che ritengono di aver subito un danno in occasione di cure, e i medici liberi professionisti che ricevono una richiesta di risarcimento. Due percorsi distinti, con strumenti dedicati.
Prima di tutto, tre risposte
C'è un caso?
Non ogni esito negativo è un errore. Servono una condotta non conforme alle buone pratiche, un danno e un nesso causale tra i due. Lo stabilisce l'esame della documentazione e, di regola, il parere di un medico legale. Approfondisci
Chi risponde?
Di regola la struttura sanitaria, pubblica o privata, anche per l'operato dei medici di cui si avvale. È tenuta ad avere una copertura assicurativa o misure analoghe (artt. 7 e 10 L. 24/2017).
Perché questo studio?
Lo studio assiste sia pazienti sia professionisti sanitari, e ha esperienza nella gestione dei sinistri dalla parte delle strutture sanitarie: conosce come una richiesta viene valutata da chi la riceve.
Il primo nemico è il tempo
Chi ha subito un danno spesso aspetta mesi prima di muoversi, tra cure e dubbi. Nel frattempo i termini corrono e i documenti diventano più difficili da ricostruire. Questi strumenti servono a fare subito i primi due passi giusti.
Verifica i tuoi tempi
Tre domande per capire quale termine di prescrizione si applica, a grandi linee, al tuo caso.
1. Chi chiede il risarcimento?
2. Dove si sono svolte le cure?
3. Da quanto tempo ti sei reso conto del danno?
Indicazione orientativa basata sulle regole generali (art. 7 L. 24/2017 e artt. 2946-2947 c.c.). La decorrenza, le eventuali interruzioni e i fatti costituenti reato possono cambiare il risultato: il caso concreto va sempre verificato.
Prepara la richiesta della cartella clinica
Compila i campi e ottieni la lettera pronta da firmare e inviare alla direzione sanitaria, via PEC o a mano.
🔒 I dati che inserisci restano sul tuo dispositivo: non vengono inviati né salvati.
La prima copia è gratuita (Corte di giustizia UE, C-307/22). Alcune strutture prevedono un proprio modulo, che conviene usare quando esiste. Allega sempre un documento d'identità e, se chiedi per conto di altri, la delega o la documentazione che attesta la qualità di erede.
Le situazioni più frequenti
Interventi chirurgici
Esiti non coerenti con l'intervento eseguito, complicanze non gestite.
Diagnosi errate o tardive
Ritardi che hanno inciso sull'evoluzione della malattia, anche oncologica.
Parto
Danni alla madre o al neonato durante la gravidanza o il parto.
Cure odontoiatriche
Impianti, protesi e interventi con esiti negativi.
Infezioni ospedaliere
Infezioni contratte durante il ricovero.
RSA e lungodegenze
Cadute, lesioni da decubito, carenze nell'assistenza.
Come si svolge una richiesta di risarcimento
- Primo passoDocumentazione
Si recupera la cartella clinica completa e ogni altro documento utile.
- ValutazioneEsame del caso e parere medico-legale
Lo studio esamina la documentazione; se ci sono i presupposti, un medico legale valuta se vi sia stato un errore e quali danni ne siano derivati.
- ObbligatorioConsulenza tecnica preventiva o mediazione
Prima della causa è obbligatorio un tentativo di conciliazione, con la consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o la mediazione (art. 8 L. 24/2017). La consulenza tecnica deve concludersi entro sei mesi.
- Se non c'è accordoIl giudizio
Dopo la consulenza tecnica preventiva, la causa va avviata entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi, per conservare gli effetti della domanda.
- ConclusioneRisarcimento
Con l'accordo o con la sentenza, la struttura o la sua assicurazione provvede al pagamento.
Il compenso è sempre concordato per iscritto prima dell'incarico, dopo il primo esame della documentazione, con modalità adeguate alla durata della pratica.
Per tutelarne la riservatezza, cartelle e certificati non vanno inviati con i moduli del sito: lo studio li richiede dopo il primo contatto, con modalità riservate.
Descrivi il tuo caso
Bastano poche informazioni, senza documenti sanitari. Lo studio risponde entro un giorno lavorativo indicando i passi successivi.
Una richiesta di risarcimento non è una condanna
Ricevere una lettera di un paziente o di un avvocato è un momento difficile, ma le prime scelte contano più di quanto si pensi. Lo studio assiste i medici e i professionisti sanitari che esercitano in libera professione, con interventi rapidi e a prezzo definito.
Hai ricevuto una richiesta di risarcimento? Le prime 48 ore
Spunta i passaggi man mano che li completi.
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Che responsabilità hai?
Scegli la tua posizione per vedere, in sintesi, come rispondi verso il paziente e verso la struttura.
Sintesi degli artt. 7, 9 e 10 L. 24/2017. Ogni posizione va verificata sul contratto e sulla polizza concreti.
Servizi per i professionisti sanitari
Valutazione della richiesta di risarcimento
Dopo una lettera del paziente o del suo legale
- Esame della richiesta e della documentazione
- Verifica della posizione assicurativa
- Indicazioni scritte sui passi da compiere
- Colloquio con l'avvocato
Check-up della polizza RC professionale
Prima che serva
- Esame di massimali, retroattività e ultrattività
- Verifica delle esclusioni
- Confronto con i requisiti minimi di legge
- Indicazioni scritte sulle eventuali lacune
Revisione del consenso informato
Per lo studio o l'ambulatorio
- Esame della modulistica in uso
- Verifica di contenuti e modalità di acquisizione
- Indicazioni per documentarlo correttamente
- Suggerimenti di modifica
I compensi indicati sono finali: comprendono il contributo previdenziale e l'imposta di bollo e non sono soggetti a IVA. Restano esclusi, dove indicato, il contributo unificato e le spese vive. La consulenza medico-legale e l'eventuale difesa successiva non sono comprese: lo studio indica un preventivo scritto prima di procedere.
Guide e sentenze
Approfondimenti pratici a cura dell'Avv. Giuseppe Chierchia.
Errore del dentista: come ottenere il risarcimento
Impianti falliti, nervi lesionati, protesi da rifare: quando il dentista risponde, cosa conservare e perché non rifare il lavoro altrove prima di una valutazione.
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Un esame non prescritto, un referto letto male, un controllo rinviato: quando il ritardo nella diagnosi dà diritto a un risarcimento, anche senza certezza sull'esito.
Domande frequenti
Come si ottiene la cartella clinica?
Con una richiesta scritta alla direzione sanitaria della struttura. La documentazione disponibile va fornita entro sette giorni dalla richiesta, le eventuali integrazioni entro trenta giorni (art. 4, comma 2, L. 24/2017). Puoi preparare la richiesta con lo strumento di questa pagina.
Quali sono i termini di prescrizione?
Di regola dieci anni per la responsabilità della struttura e del medico con cui si aveva un rapporto diretto, cinque anni per quella del medico che opera nella struttura e per i danni subiti in proprio dai familiari. La decorrenza e le possibili interruzioni vanno verificate sul caso concreto.
Prima della causa è obbligatorio un tentativo di conciliazione?
Sì. Occorre la consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o, in alternativa, la mediazione (art. 8 L. 24/2017).
Un esito negativo significa che c'è stato un errore?
Non necessariamente. Molte complicanze possono verificarsi anche con cure corrette. Per questo ogni valutazione parte dalla documentazione e, se ci sono i presupposti, da un parere medico-legale.
Il paziente mi ha scritto chiedendo un risarcimento: devo rispondere?
Prima di rispondere conviene avvisare la propria assicurazione e far esaminare la richiesta. Una risposta impulsiva può contenere ammissioni o affermazioni difficili da correggere.
Sono dipendente di un ospedale: rischio di pagare personalmente?
Verso il paziente risponde in via principale la struttura. La rivalsa nei confronti del sanitario è ammessa solo per dolo o colpa grave e, per la colpa grave, entro i limiti previsti dall'art. 9 L. 24/2017.
Cosa deve contenere una buona polizza?
Oltre ai massimali, contano la retroattività, l'ultrattività, le esclusioni e la conformità ai requisiti minimi previsti dal decreto attuativo della legge Gelli-Bianco. Il check-up dello studio verifica questi aspetti sul testo della tua polizza.